Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1904
Data emissione: 13/04/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Offerta Economicamente più Vantaggiosa e sponsorizzazione
Quesito:

Si chiede un parere relativamente alla legittimità di utilizzare, nell’ambito di un affidamento di lavori con Procedura aperta di cui all’art. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 mediante offerta economicamente più vantaggiosa, come elemento di valutazione (tra gli altri) la sponsorizzazione di almeno un evento organizzato dall’Amministrazione comunale e connesso alla valorizzazione dell’edificio oggetto d’intervento. Nell’ambito dell’offerta tecnica verrà richiesta la descrizione dell’evento e delle attività che l’operatore economico intende mettere in atto. Mentre nell’offerta economica verrà richiesto di indicare l’importo stimato per l’espletazione delle attività di sponsorizzazione. In questo modo viene garantita la separatezza tra offerta tecnica ed economica e la segretezza dell’offerta economica sino alla conclusione della valutazione dell’offerta tecnica da parte di commissione all’uopo nominata. Si chiede, pertanto, un parere in merito all'utilizzabilità della sponsorizzazione, che sembra riferita ad un apposito e specifico contratto (art. 19 del D.Lgs. 50/2016) quale elemento di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Risposta aggiornata

L’offerta economicamente più vantaggiosa, prevista dall’art. 95 D.lgs. n. 50/2016, ha la finalità di premiare le offerte non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista tecnico-qualitativo. Invero, l’offerta che si aggiudica l’appalto dovrà dimostrare il miglior rapporto qualità-prezzo. In base alle Linee Guida n. 2 di Anac, in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti devono definire in maniera chiara e precisa il criterio di aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sempre in ossequio alle indicate Linee Guida, poi, i criteri di valutazione dell’offerta devono essere oggettivi e connessi all’oggetto dell’appalto. Sono considerati connessi all’oggetto dell’appalto quei criteri che: riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell’ambito dell’affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita; attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi. Trattasi, a titolo esemplificativo, della qualità, dei costi di utilizzazione e manutenzione, del servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica, nonché delle condizioni di consegna o di esecuzione del servizio. Tanto premesso, è nella discrezionalità della stazione appaltante utilizzare la c.d. sponsorizzazione come criterio premiale di valutazione dell'offerta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 D.lgs. 50/2016.

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