Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2136
Data emissione: 14/07/2023
Argomenti: Altro
  
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 18, co. 10 ed allegato I.4 - Imposta di bollo per la stipula ed esecuzione del contratto.
Quesito:

L’art. 18 c. 10 e relativo allegato I.4, introducono un aspetto innovativo rispetto al previgente D.Lgs. 50/2016 ossia la disciplina dell’imposta di bollo, a carico dell’appaltatore, da versare in misura forfettaria con valore proporzionale all’importo contrattuale. La norma indica che il pagamento, come determinato sulla base della tabella I.4, tiene luogo dell’imposta di bollo dovuta per TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI SELEZIONE E L’ESECUZIONE DELL’APPALTO fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all’articolo 13, punto 1, della tabella A allegata al DPR n. 642 del 26/10/1972. La predetta enunciazione della norma, parrebbe superare le previgenti interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate (AdE) fornite con le risoluzioni n. 97/E del 27/03/2002, n. 71/E del 25/03/2003 e n. 130 del 20/01/2023 poiché verrebbero inclusi, nel pagamento forfettario, tutti i seguenti documenti connessi sia al contratto che alla contabilità della Direzione Lavori: verbale di consegna dei lavori, verbale di sospensione lavori, verbale di ripresa lavori, verbale di proroga dei lavori, verbale di concordamento nuovi prezzi, manuale del direttore dei lavori, giornale dei lavori, libretti delle misure, le liste settimanali, il registro di contabilità, il sommario del registro di contabilità, gli stati di avanzamento dei lavori, i certificati di pagamento, il registro dei pagamenti, il certificato di ultimazione dei lavori, il conto finale ed il certificato di collaudo sul registro di contabilità. Stante il tenore della novella, il pagamento dell’imposta forfettaria, coprirebbe inoltre sia la presentazione dell’offerta per la partecipazione alla gara che tutta la documentazione del contratto, allegati compresi, a prescindere dal loro numero e dalle dimensioni dell’intero documento, superando anche quanto indicato dall’AdE nella risposta n. 35 del 12/10/2018. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta aggiornata

Il quesito posto rileva in ordine a questioni afferenti non di competenza di questo Servizio ma dell’Agenzia delle Entrate. In ogni caso, per le indicazioni applicative, si vedano la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023 e la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023.

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