Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2159
Data emissione: 19/07/2023
Argomenti: Altro
  
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 2 comma 3 – Principio della fiducia e pareri delle autorità competenti.
Quesito:

A quali “autorità competenti” si riferisce il legislatore, nel disciplinare il principio della fiducia all’art. 2, comma 3, ultimo periodo del nuovo Codice? In considerazione che l’ANAC, ai sensi dell’art. 222, non emanerà più linee guida finalizzate alla regolamentazione dei contratti pubblici, è possibile interpretare l’articolo in parola intendendo, quali pareri delle “autorità competenti” cui riferirsi per l’applicazione della disciplina di settore, quelli emanati ai sensi dell’art. 223 comma 10 dal Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti?

Risposta aggiornata

In considerazione dell’ampiezza della formulazione di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. 36/2023 non risulta possibile elencare le “Autorità competenti” al rilascio di pareri sull’applicazione della disciplina di settore, rilevanti ai fini di una possibile esclusione della colpa grave. In riferimento alle Linee guida ANAC, si precisa che, nonostante il superamento degli strumenti di regolazione flessibile introdotti dal D.Lgs. 50/2016, nell’assetto regolatorio del nuovo Codice, l’Autorità nazionale anticorruzione continua a fornire indirizzi applicativi sotto molteplici forme, tra cui l’adozione di atti-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo e altri atti amministrativi generali (art. 222, comma 2 D.Lgs. 36/2023) e con i pareri di precontenzioso (art. 220 D.Lgs. 26/2023). Gli stessi bandi tipo, inoltre, sono vincolanti per le stazioni appaltanti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, in base al quale “Successivamente all’adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità degli stessi. Le stazioni appaltanti, nella delibera a contrarre, motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo” e rappresentano comunque un riferimento interpretativo- applicativo anche per tipologie di procedure diverse da quelle per le quali sono stati specificamente adottati. Accanto ad Anac, vi sono altre Autorità che possono intervenire con il rilascio di pareri sull’interpretazione e applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, come ad es. la Corte dei conti nell’esercizio della funzione consultiva, ovvero altre Autorità che, avuto riguardo alle funzioni svolte, forniscono indirizzi interpretativi e applicativi attraverso l’emanazione di “circolari” o atti similari. Quanto ai pareri resi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in continuità con il servizio offerto in attuazione del Codice previgente (art. 214, comma 10, D.Lgs. 50/2016), l’art. 223, comma 10, del D.Lgs. e 36/2023, citato nel quesito, prevede che “Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura, anche attraverso la piattaforma del Servizio Contratti Pubblici, il supporto e l'assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l'applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle attività che queste esercitano ai sensi del codice”. Ciò posto si precisa che le risposte fornite dal Servizio, riguardante esclusivamente la disciplina relativa ai contratti pubblici e l’interpretazione della stessa, hanno natura di atti meramente consultivi e non vincolanti per le stazioni appaltanti e rappresentano valutazioni di tipo ermeneutico circa le disposizioni in materia di contratti pubblici, ferma restando l’autonomia e responsabilità gestionale delle medesime stazioni appaltanti.

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