Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2001
Data emissione: 18/05/2023
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: PNRR-Dispersione scolastica
Quesito:

In nostro è un istituto comprensivo e stiamo per avviare la procedura di selezione di esperti per mentoring/coaching motivazionale e per il modulo di supporto alle famiglie, se volessimo aprirlo non solo a persone fisiche ma anche ad enti/associazioni come dobbiamo procedere?

Risposta aggiornata

In relazione al quesito posto, deve rilevarsi che, alla luce del considerando 14 della Direttiva 2014/24/UE, “la nozione di «operatori economici» dovrebbe essere interpretata in senso ampio, in modo da comprendere qualunque persona e/o ente che offre sul mercato la realizzazione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi, a prescindere dalla forma giuridica nel quadro della quale ha scelto di operare. Pertanto imprese, succursali, filiali, partenariati, società cooperative, società a responsabilità limitata, università pubbliche o private e altre forme di enti diverse dalle persone fisiche dovrebbero rientrare nella nozione di operatore economico, indipendentemente dal fatto che siano «persone giuridiche» o meno in ogni circostanza”. A ciò si aggiunga che, ai sensi dell’art. 19, comma 1, della Direttiva citata, “Gli operatori economici che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi, non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l’appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche”. Sul punto si rinvia al costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sezione X, 11 giugno 2020, nella causa C-219/19), secondo cui “se, e nei limiti in cui, siffatti enti siano autorizzati a offrire taluni servizi sul mercato, il diritto nazionale non può vietare a questi ultimi di partecipare a procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione degli stessi servizi”. Infine, occorre far riferimento alle conclusioni cui perviene la giurisprudenza nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1515), la quale, richiamando la nozione ampia di operatore economico elaborata dalla Corte di Giustizia, chiarisce che l’ente “non può vedersi negato il diritto di partecipare a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto la prestazione delle stesse prestazioni, e ciò anche quando tale preclusione sia determinata da specifiche presunzioni discendenti dalla sua forma giuridica, quale quella di ente senza scopo di lucro”.

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