Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2417
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: Verifiche sul possesso dei requisiti per acquisti di importo inferiore a € 40.000,00
Quesito:

Si chiede se, nell'ambito degli acquisti finanziati in tutto o in parte dal PNRR e dal PNC, sia applicabile la norma dell'art. 52, comma 1, D.Lgs. 36/2023, relativa alla semplificazione delle verifiche sul possesso dei requisiti, per procedure di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del citato Decreto, di importo inferiore a € 40.000,00.

Risposta aggiornata

Si premette che l’affidamento diretto è una modalità semplificata che consente alle stazioni appaltanti di scegliere direttamente il fornitore dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, senza dover indire una gara pubblica. Nel richiamare i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, si rileva come nel caso in esame debba farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, così come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 215 del 2023, che proroga fino al 30 giugno 2024 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. In sostanza, pertanto, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogato fino al 30 giugno 2024, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Tali conclusioni, del resto, si pongono in piena linea di continuità con la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023. In base alla predetta ricostruzione normativa, pertanto, le SA destinatarie di finanziamenti PNRR e PNC dovranno applicare il codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/23 e, per quanto applicabili, le previsioni speciali di cui al decreto-legge 77/2023, e la disciplina del codice dei contratti pubblici del 2016 ove espressamente derogata dal predetto decreto-legge 77/2021. Pertanto la risposta è affermativa.

Indietro
torna all'inizio del contenuto