Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2837
Data emissione: 18/07/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Parere in tema di incentivi ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016
Quesito:

L'art. 113 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che il calcolo dell'incentivo vada modulato sull'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara. Il parere mims n. 1573 del 13/10/2022 ha stabilito che in caso di aggiudicazione di un accordo quadro, mediante "gara", il calcolo dell'incentivo delle funzioni tecniche, svolte dai dipendenti dell'Amministrazione, di cui all'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, si effettua sulla base dell'importo del singolo contratto applicativo e non dell'importo massimo previsto dall'accordo quadro. Stante ciò, in caso di affidamento di un contratto applicativo di lavori, derivante da un accordo quadro aggiudicato con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63 del codice dei contratti pubblici, si chiede se l'ammontare del fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche debba essere calcolato sull'importo del contratto applicativo, non ancora ribassato (ossia che non tiene conto del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di accordo quadro) oppure sull'importo contrattuale già ribassato. Nella seconda ipotesi, l'incentivo verrebbe ad essere determinato esclusivamente in funzione del ribasso offerto dall'operatore economico.

Risposta aggiornata

L’art. 113, co. 2, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che l’incentivo alle funzioni tecniche vada calcolato facendo riferimento all’ “importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara”. Se ne desume, quindi, che i ribassi d’asta sono irrilevanti ai fini del calcolo della quota del 2% dell’incentivo. Il principio di cui al richiamato articolo trova applicazione anche nei casi di contratti attuativi di accordi quadro “incompleti”, i quali si caratterizzano per il rilancio del confronto competitivo tra le parti. Pertanto, l’incentivo andrà ivi calcolato facendo riferimento all’importo del contratto applicativo non ancora ribassato; la risposta corretta è la prima.

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