Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2972
Data emissione: 29/10/2024
Argomenti: Qualificazione operatori economici
  
Oggetto: Appalto servizi - qualificazione del raggruppamento temporaneo di imprese
Quesito:

Per quanto scritto all'articolo 68 comma 1 del dlgs 36/2023, a differenza di quanto consolidatosi in vigenza del precedente codice dei contratti, anche per servizi e forniture ciascun componente del raggruppamento temporaneo in fase di gara deve dimostrare il possesso del requisito prescritto della lex specialis corrispondente alla prestazione che andrà ad eseguire?

Risposta aggiornata

Si conferma l’interpretazione prospettata nel quesito: il D.Lgs. 36/2023 si contraddistingue per il superamento della distinzione tra raggruppamenti di tipo verticale e raggruppamenti di tipo orizzontale e trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 68, comma 11, in forza della quale “11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12”.

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