Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
---|---|
Codice identificativo: | 2972 |
Data emissione: | 29/10/2024 |
Argomenti: | Qualificazione operatori economici |
Oggetto: | Appalto servizi - qualificazione del raggruppamento temporaneo di imprese |
Quesito: |
Per quanto scritto all'articolo 68 comma 1 del dlgs 36/2023, a differenza di quanto consolidatosi in vigenza del precedente codice dei contratti, anche per servizi e forniture ciascun componente del raggruppamento temporaneo in fase di gara deve dimostrare il possesso del requisito prescritto della lex specialis corrispondente alla prestazione che andrà ad eseguire? |
Risposta aggiornata |
Si conferma l’interpretazione prospettata nel quesito: il D.Lgs. 36/2023 si contraddistingue per il superamento della distinzione tra raggruppamenti di tipo verticale e raggruppamenti di tipo orizzontale e trova applicazione la regola generale contenuta nell’art. 68, comma 11, in forza della quale “11. I raggruppamenti e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi alla gara se gli imprenditori o altro raggruppamento che vi partecipano, oppure gli imprenditori consorziati, abbiano complessivamente i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali, ferma restando la necessità che l’esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute nell’allegato II.12”. |