Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 1573
Data emissione: 13/10/2022
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016. Accordi quadro calcolo dell’importo del fondo
Quesito:

In riferimento ad accordi quadro di lavori affidati a seguito di procedura aperta o negoziata si chiede se l’ammontare del fondo per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art.113 del D. Lgs. 50/2016 debba essere calcolato sull'ammontare dell’importo lavori posto a base di gara per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, oppure sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo affidato nell’ambito dell'accordo quadro stesso al lordo del ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. Si evidenzia che in questa seconda ipotesi, qualora la stazione appaltante intenda impiegare l’intero importo stanziato per l’accordo quadro, l’importo netto complessivo di tutti i contratti applicativi potrebbe raggiungere il valore dello stanziamento iniziale (importo posto a base di gara) e, conseguentemente, l’importo complessivo dell’incentivo risulterebbe superiore a quello determinato secondo la prima ipotesi.

Risposta aggiornata

La definizione di accordo quadro viene espressa nell’art. 3 co. 1 lett. iii) del D.lgs. 50/2016, secondo cui è un accordo concluso tra una o più Stazioni Appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è stabilire le clausole relative agli appalti futuri da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste. Come evidenziato dalla Corte dei Conti, Lombardia, con la deliberazione del 9 settembre n. 110/2020, “ove, dunque, oggetto dell’accordo quadro riguardi una delle attività previste dal legislatore (lavori, servizi e forniture), e sia stato assegnato con gara, i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto affidato per mezzo dell’accordo quadro in questione”. In caso di accordo quadro, quindi, per il calcolo dell’incentivo delle funzioni tecniche si procede sulla base dell’importo di ogni singolo contratto applicativo senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo ma solo, appunto, l'importo dei lavori effettivamente ordinati. Si evidenzia che la giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti ha costantemente precisato come permanga, anche in questo caso, indefettibile il presupposto che vi sia a monte una “gara”, poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l’accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell’art. 113 (cfr. Deliberazione Liguria n. 59/2021, Campania n. 14/2021 e Emilia Romagna n. 120/2020).

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