Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2122
Data emissione: 03/06/2024
Argomenti: Qualificazione operatori economici
  
Oggetto: SIOS e categorie scorporabili nel Nuovo Codice Contratti (D.Lgs. 36/2023).
Quesito:

Posto che il D.Lgs. n. 36/2023 non contiene ad oggi una disciplina delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria e delle SIOS negli appalti di lavori, si chiede se: - devono intendersi categorie a qualificazione obbligatoria quelle di cui all'all'art. 12, comma 2, del D.L. n. 47/2014, conv. dalla l. n. 80/2014; - devono intendersi SIOS le categorie di cui al D.M. 248/2016; - quale sia ad oggi il limite minimo di importo che deve possedere una categoria diversa dalla prevalente per poter essere evidenziata negli atti di gara come scorporabile, e su quale base normativa.

Risposta aggiornata

Sul punto si veda l'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, art. 40, c. 2 lett. f) punto 9: "Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori". Vi è quindi scorporabilità sopra il 15%. Si veda anche l'Allegato II.12, tabella A: non vi è la distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Le c.d. SIOS non sono più definite normativamente, sul punto si veda l'art. 104, c. 11 in tema di avvalimento e l'art. 119, c. 2 in tema di subappalto. La valutazione di cosa sia "SIOS" è rimessa alla stazione appaltante.

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