Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2165 |
Data emissione: | 21/07/2023 |
Argomenti: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Regime giuridico applicabile agli appalti PNRR |
Quesito: |
Con riferimento alla circolare esplicativa di codesto Ministero dello scorso 12 luglio sul “Regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1° luglio 2023”, si chiede di confermare che l’indicazione ivi espressa, nonostante il vigente D. Lgs. 36/2023 così reciti: - all'art. 226, c. 1, “Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è abrogato dal 1° luglio 2023”; - all'art. 226, c. 5, “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso", sia nel senso che alle procedure per l’affidamento di appalti PNRR, sino al 31.12.2023, continua ad applicarsi la sola disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016. In subordine, qualora quanto sopra non sia confermato, si chiede di chiarire se alle procedure per l’affidamento di appalti PNRR, sino al 31.12.2023: - continuano ad applicarsi gli articoli del D. Lgs. 50/2016 espressamente richiamati dal D.L. 77/2021; - a complemento di quanto al precedente alinea, l’ulteriore disciplina di cui al D. Lgs. 36/2023. |
Risposta aggiornata |
Nel richiamare i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, si rileva come nel caso in esame debba farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, che proroga fino al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. In sostanza, infatti, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, dalla sopra citata normativa, è espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Tali conclusioni, del resto, si pongono in piena linea di continuità con la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023. Orbene, alla luce del nuovo art. 24-ter del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69: “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano” il legislatore ha dato precise indicazioni sul regime degli appalti PNRR e PNC ed invero sono stata apportate modifiche all’art. 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 prevedendo espressamente che: “Trova applicazione l’articolo 226, comma 5, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. … “. Tale norma deve essere pertanto letta in combinato disposto con l’art. 225 comma 8 del nuovo D.Lgs 36/23. In base a tale ricostruzione normativa, pertanto, le SA destinatarie di finanziamenti PNRR e PNC a far data dall’entrata in vigore delle disposizioni di cui al DL 69/2023 dovranno applicare il codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/23 unitamente alle previsioni specifiche di cui al DL 77/2023. |