Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2198
Data emissione: 03/06/2024
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: INIZIO LAVORI IN VIA D'URGENZA APPALTI PNC-PNRR
Quesito:

Considerato che l’art.225 comma 8 del D.lgs. 36/2023 recita: “8. In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018” Visto l’art.8 del dl 76/2020 come recentemente modificato dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (in SO n.12, relativo alla G.U. 31/03/2023, n.77), il quale ha disposto (con l'art. 224, comma 2, lettera c) la modifica dell'art. 8, comma 1, sopprimendo il termine del “30 giugno2023” Visto che l’attuale formulazione del suddetto art.8 recita: “1. In relazione alle procedure pendenti disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché', in caso di contratti senza pubbli-cazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decor-rere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” Vista la circolare del MIT del 12 luglio 2023, con la quale, dando seguito alle richieste dell'Anci, si forniscono chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi (art. 225, c. 8 e del d.lgs. 36/23), alla luce del richiamo alle norme del dl 77/2021. Visto che sembrerebbe applicarsi per gli interventi PNRR – PNC le disposizioni del vecchio Codice Si chiede: a) se sia giusto considerare applicabile l’art.8 che consente l’avvio dell’esecuzione del contratto nelle more di acquisizione delle verifiche dei requisiti di ordine generale e speciali; b) se si conferma la tesi dell’applicabilità in toto del vecchio codice

Risposta aggiornata

In riferimento al quesito a) si richiama la disposizione di cui all’art. 14, comma 4, del DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni, dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, in base alla quale, limitatamente agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, salvo che sia previsto un termine più lungo, si applicano fino al 31 dicembre 2023. Ne segue che, in forza della proroga succitata, alla consegna anticipata delle attività contrattuali relative ad appalti PNRR/PNC, sino al 31/12/2023 si applica il regime semplificato di cui all’art. 8 del D.L. 76/2020. In merito al quesito b) relativo all’applicabilità del D.lgs. 50/2016 agli appalti PNRR/PNC, la disposizione transitoria di cui all’art. 225, comma 8, D.lgs. 36/2023 deve essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all’art. 48, comma 3, secondo periodo, del D.L. 77/2021, inserita dall’art. 24 ter del D.L. 13 giugno 2023, n. 69 (articolo inserito dalla legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103). In base a tale disposizione di nuova introduzione, riferibile alle procedure di affidamento indicate al comma 1 del citato art. 48 D.L. 77/2021, afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, trova applicazione l’art. 226, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, ai cui sensi “Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso”. Ne segue che alle procedure di affidamento relative ad appalti PNRR e PNC avviate successivamente al 1 luglio 2023 si applica il vigente Codice dei contratti.

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