Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2268
Data emissione: 31/08/2023
Argomenti: Altro
  
Oggetto: Lavori di privati finanziati con soldi pubblici
Quesito:

Si chiede se anche alla luce del nuovo codice (D. Lgs 36/2023) debba ritenersi che in caso di interventi (lavori) da effettuarsi da parte di soggetti privati finanziati in misura preponderante da soggetti pubblici debba essere applicato comunque il codice degli appalti, come prima espressamente previsto dall’art. 1 del D. Lgs 50/2016). Non ritroviamo infatti nel nuovo codice riferimenti normativi all’ambito soggettivo di applicazione dello stesso. E , in caso affermativo qualora appurato che anche i privati debbano attenersi all’applicazione del codice, se il soggetto privato debba essere qualificato ai sensi dell’art. 62 del D. lgs 36/2023.

Risposta aggiornata

Si conferma che nel nuovo codice dei contratti non sussiste una disposizione analoga a quella di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del previgente codice. Pertanto trova applicazione l’art. 13 lett. a) della direttiva appalti 2014/24/UE e la soglia di valore indicata è quella di rilevanza europea. Per la domanda n. 1: la risposta è affermativa, con una diversa soglia di valore rispetto al previgente codice. Qualora, poi, il caso da voi prospettato ricadesse nella disposizione di cui all’art. 13 (Ambito di applicazione) comma 7, del nuovo Codice dei Contratti Pubblici la risposta è affermativa e trovano applicazione le disposizioni di cui all’Allegato I.12 al nuovo codice. Domanda n. 2: come previsto all’art. 62 co. 17 e nell’art. 2 co. 2 dell’Allegato II.4, le norme sulla qualificazione non trovano applicazione nei confronti dei soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del codice. La risposta è negativa.

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