Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2269
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: Progettazione
  
Oggetto: Verifica della progettazione Sezione IV d.lgs. 36/2023
Quesito:

Pongo un quesito in merito alla Verifica della progettazione di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 36/2023 e di seguito espongo un caso specifico. Nel caso in cui il RUP, dipendente della stazione appaltante, abbia redatto lo studio di fattibilità per lavori di importo inferiore a 5.382.000,00 euro e superiore a 1.000.000,00 da porre a base di gara di un appalto integrato, da chi viene svolta la verifica della progettazione (quindi dello studio di fattibilità) se la stazione appaltante non dispone di un sistema interno di controllo di qualità, così come previsto all'art. 34 comma 2 lettera c) ? La verifica della progettazione a base di gara può essere svolta da personale qualificato interno alla stazione appaltante, diverso dal RUP, come previsto dall'art. 36 comma 1 ?

Risposta aggiornata

Al fine di fornire risposta ai quesiti, si rappresenta quanto segue. L’art. 34, co. 2, dell’allegato I.7 al D.lgs. 36/2023 – rubricato “verifica preventiva della progettazione” – stabilisce, per quello che qui interessa, che “l’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: (…) c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni (…)”. L’art. 36, co. 3, del citato allegato, specifica che per sistema interno di controllo di qualità “si intende un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001”. Nel caso in cui la stazione appaltante non sia in possesso di un sistema interno di controllo della qualità, né è altrimenti possibile rivolgersi alle strutture tecniche di altre amministrazioni ex art. 36, co. 1, dell’allegato I.7 al Codice, la medesima “per il tramite del responsabile unico del progetto, affida l'appalto di servizi avente a oggetto la verifica della progettazione a soggetti esterni” (art. 36, co. 2, dell’allegato I.7 al Codice); con l’ulteriore specificazione che, in tale evenienza, ai sensi dell’art. 37, co. 2, dell’allegato I.7 al Codice, l’attività di verifica della progettazione è affidata unitariamente. Si tenga presente, inoltre, che “il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L’attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo” (art. 42, co. 2, D.lgs. 36/2023). In definitiva, in risposta al quesito n. 1, la verifica della progettazione può essere effettuata avvalendosi delle strutture di altre p.a., o, in mancanza, affidata a soggetti esterni. La risposta al secondo quesito è positiva, alla condizione che la s.a. abbia un sistema interno di controllo di qualità ex artt. 34, co. 2, lett. c) e 36, co. 3, all’allegato I.7 al Codice.

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