Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2302
Data emissione: 26/02/2024
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: SI UTILIZZA IL VECCHIO O IL NUOVO CODICE?
Quesito:

Per le procedure di affidamento riguardanti opere PNRR, si applica il d.lgs. 36/2023 o il d.lgs. 50/2016?

Risposta aggiornata

Nel richiamare i contenuti e le conclusioni della circolare MIT del 12 luglio 2023, si rileva come nel caso in esame debba farsi riferimento a quanto da ultimo previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, così come da ultimo modificato dall’articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 215 del 2023, che proroga fino al 30 giugno 2024 l’efficacia delle procedure di affidamento semplificate introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2022, n. 76. In sostanza, pertanto, in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogato fino al 30 giugno 2024, l’obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alle modalità (derogatorie) di acquisizione di forniture, servizi e lavori di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 cit., così come modificato dall’articolo 52, comma 1, lettera a), numero 1.2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77. Tali conclusioni, del resto, si pongono in piena linea di continuità con la volontà del legislatore di far salva - seppure per un periodo circoscritto – in favore dei Comuni non capoluogo, la perdurante efficacia delle disposizioni “speciali” e derogatorie introdotte dal d.l. n. 77 del 2021 (anche) dopo il 1° luglio 2023. In base alla predetta ricostruzione normativa, pertanto, le SA destinatarie di finanziamenti PNRR e PNC dovranno applicare il codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/23 e, per quanto applicabili, le previsioni speciali di cui al decreto-legge 77/2023, e la disciplina del codice dei contratti pubblici del 2016 ove espressamente derogata dal predetto decreto-legge 77/2021.

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