Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2336
Data emissione: 08/03/2024
Argomenti: Qualificazione operatori economici
  
Oggetto: DM 248/2016
Quesito:

Si chiede se alla luce dell'art. 225 comma 16 del D. Lgs 36/2023 possa riternersi abrogato il DM 248/2016 sulle categorie SIOS, ed in caso affermativo se fare riferimento per l'individuazione delle stesse all'art. 12 della legge 80/2014 (che peraltro non contempla fra le sios la categoria OS 32), norma che pare ad oggi ancora vigente. Si chiede inoltre di specificare quale significato va attribuito al riferimento contenuto nell'art. 40 delll'allegato I.7 relativo all'obbligo di segnalare nel computo metrico e schema di contratto SIOS di importo superiore al 15%, ovvero se solo in caso di strutture, impianti e opere speciali superiori al 15 per cento dell’importo totale dei lavori possa essere stabilito un divieto di subappalto/avvalimento?!

Risposta aggiornata

In relazione alla domanda n. 1) la risposta è affermativa e si concorda con quanto da voi ricostruito relativamente al DM n. 248/2016. Infatti, nel nuovo quadro normativo il DM 248/2016 appare superato in quanto l’abrogazione della norma delega ex art. 89, comma 11 del vecchio codice travolge anche il relativo decreto attuativo. Anche relativamente all’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 la risposta è negativa. Infatti si ricorda che, nel precedente codice D.Lgs. n. 50/2016, l'art. 216, comma 15 prevedeva che continuassero ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 12 della L. n. 80/2014 fino alla data di entrata in vigore del decreto attuativo di cui all'articolo 89, comma 11 D.Lgs. 50/2016, ovvero fino alla data di adozione del DM n. 248/2016. Pertanto nel nuovo Codice D. Lgs n. 36/2023 si deve ritenere che non sussista più alcuna disciplina specifica in materia di SIOS e, non ricorrendo alcuna distinzione tra categorie a qualificazione obbligatorie e non, ad oggi tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria. Per la domanda n. 2), nell'Allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, l’art. 40, c. 2 lett. f) punto 9 recita: "Il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuino la categoria prevalente, le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi in valore il 15 per cento dell’importo totale dei lavori". Pertanto, da una interpretazione sistematica delle norme si ricava che vi è quindi la scorporabilità sopra il 15%, rimandando alle specifiche valutazioni in merito della stazione appaltante. Sul punto, in tal senso si veda anche quanto previsto dall’art. 104, c. 11 in tema di avvalimento e dall'art. 119, c. 2 in tema di subappalto, nell’ambito dei quali è rimessa alla S.A. di richiedere che “taluni compiti essenziali” siano direttamente svolti dall’offerente.

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