Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2364
Data emissione: 03/06/2024
Argomenti: Criteri di aggiudicazione
  
Oggetto: Verifica assenza cause di esclusione e atto di affidamento/aggiudicazione
Quesito:

Al momento, nelle more della piena interoperabilità della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, nella quale sarà ricompreso il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (art. 24), risulta impossibile per le stazioni appaltanti concludere le verifiche sul possesso dei requisiti in tempi brevi, così come anche previsto dall'art. 99 del codice, atteso che diverse certificazioni non sono disponibili attraverso meccanismi di condivisione di banche dati. Il nuovo codice prevede modalità di acquisto più snelle, con la finalità dichiarata di semplificare e velocizzare la capacità della P.A. di addivenire alla stipulazione del contratto in tempi brevi, ma contemporaneamente ha aumentato le verifiche da effettuare sugli affidatari. Attualmente, le verifiche richieste e le relative modalità di acquisizione risultano essere Casellario informatico ANAC (SISTEMA FVOE) Certificato del casellario giudiziale dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 (SISTEMA FVOE) Certificato della regolarità fiscale con indicazione delle violazioni fiscali definitivamente accertate (SISTEMA FVOE) Visura camerale con indicazione di procedure concorsuali in corso o pregresse (SISTEMA FVOE) Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato a carico dell'operatore economico (SISTEMA FVOE) Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato a carico dell'operatore economico (Procure) Certificato dei carichi pendenti dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 (Procure) Certificato della regolarità fiscale con indicazione delle violazioni fiscali non definitivamente accertate (Agenzie delle Entrate) DURC (Sportello Unico INPS) Consultazione telematica di procedimenti in materia di concorrenza con sanzioni irrogate dall'AGCM (Collegamento AGCM) Attestazione di ottemperanza all'art. 17 della Legge 68/99 (Province) Certificato della Comunicazione Antimafia (BDNA/FVOE) Certificato delle Informazioni Antimafia (BDNA) Ma mentre per gli affidamenti al di sotto di € 40.000,00 l'art. 52, comma 1 dispone che " gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno", per gli affidamenti al di sopra di € 40.000,00 fino a tutto il sotto-soglia l'art. 50, comma 6 dispone "Dopo la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto". Infine l'art. 17, comma 5 recita "L’organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L’organo competente a disporre l’aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all’interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all’offerente, dispone l’aggiudicazione, che è immediatamente efficace". Per quanto sopra, al fine di non vanificare lo sforzo intrapreso dal legislatore, nel rispetto anche dei neo principi enucleati agli artt. 1 e 2 del codice, si domanda se possa essere corretta l’interpretazione secondo la quale per “verifica dei requisiti” s’intenda la verifica della completezza e correttezza delle autodichiarazioni rilasciate dagli OO.EE., sufficiente per l’adozione dell’atto di affidamento/aggiudicazione, mentre l’acquisizione di tutte le certificazioni comprovanti tali requisiti risulti necessaria per l’esecutività dell’atto.

Risposta aggiornata

Il riferimento alla verifica dei requisiti di cui all’art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 quale presupposto per l’adozione del provvedimento di aggiudicazione efficace e di cui al successivo art. 50, comma 6, quale presupposto per la consegna in via d’urgenza negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, deve essere interpretato nel senso che la stazione appaltante deve aver acquisito tutte le certificazioni richieste a riscontro della veridicità delle autodichiarazioni rese dall’operatore economico. Laddove gli enti competenti al rilascio delle certificazioni tardino a fornire un riscontro, il RUP potrà eventualmente disporre la proroga del termine di conclusione della procedura alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 1, comma 5, dell’Allegato I.3, in base al quale “In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi”. Per contro, l’aggiudicazione definitiva in esito alla mera verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta dall’operatore economico, è prevista unicamente in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 Euro, come dispone l’art. 52, comma 1, del D.lgs. 36/2023, da cui si evince che, entro tale soglia di importo, le verifiche (a campione), con acquisizione delle certificazioni, possono essere effettuate anche in corso di esecuzione del contratto e pertanto successivamente al provvedimento di aggiudicazione definitiva.

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