Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2377 |
Data emissione: | 03/06/2024 |
Argomenti: | Sotto-soglia |
Oggetto: | PROCEDURA APPLICABILE AD UN APPALTO DI SERVIZI SOCIALI SOTTO-SOGLIA |
Quesito: |
Per l'affidamento dei servizi sociali di importo inferiore alla soglia comunitaria, il nuovo Codice non richiama le norme previste dallo stesso per il sotto-soglia, bensì, come si legge nella Relazione Illustrativa, "in prospettiva liberalizzante", impone unicamente il rispetto dei principi generali di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza previsti all'art. 128, comma 3 e richiamati nel successivo comma 8, potendo la stazione appaltante decidere se rivolgersi, in alternativa, agli istituti previsti e disciplinati dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017). Solo per gli affidamenti sopra-soglia, il Codice, sempre all'art. 128, prevede espressamente l'applicazione di alcuni articoli con l'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il quesito è il seguente: dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento della gestione di un Centro diurno socio-educativo-riabilitativo per persone disabili, per un importo stimato pari a 600.000 euro circa e, pertanto, inferiore alla soglia, qual è la corretta procedura applicabile? E' possibile procedere mediante una procedura telematica negoziata senza bando, ex art. 50, comma 1, lett. e) del Codice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo come riferimento, per la redazione del Disciplinare di gara, le disposizioni contenute nel bando tipo ANAC n. 1/2023, ovvero è preferibile applicare un regime più alleggerito? |
Risposta aggiornata |
Come precisato nella relazione illustrativa al Codice dei contratti, in riferimento ai servizi alla persona di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, "si è scelto di non richiamare, in prospettiva liberalizzante, la disciplina generale degli appalti sotto soglia, ma di imporre (attraverso il richiamo al comma 3) esclusivamente il rispetto dei principi (generali) di qualità, continuità, accessibilità, disponibilità e completezza". In conseguenza di siffatta liberalizzazione, alla stazione appaltante è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella scelta delle modalità e delle procedure con cui affidare i servizi sociali, da esercitare nella cornice dei principi delineati al comma 3 dell’art. 128 del D.Lgs. 36/2023, anche mediante ricorso, in autovincolo, a procedure più stringenti come quella ipotizzata nel quesito, sempre che tale scelta risponda all’esigenza di garantire il perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato, come previsto dall’art. 6 del medesimo decreto legislativo. |