Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2436
Data emissione: 03/06/2024
Argomenti: Appalti PNRR e PNC
  
Oggetto: PNRR/PNC- Erogazione incentivo a RUP Dirigente
Quesito:

Con la risposta al quesito n. 2059/2023 è stato chiarito che la disposizione di cui all’ art. 8 comma 5 del DL 13/2023 convertito con la legge 41/2023 è disposizione speciale, che, coordinata con l’art. 225 comma 8 del D.lgs. 36/2023, comporta per gli appalti PNRR/PNC la possibilità di erogare anche ai Dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR/PNC limitatamente al periodo 2023-2026 purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall’ art. 113 del D.lgs. 50/2016. Si richiede se tale possibilità, prevista ai sensi dell’art. 8 comma 5 del DL 13/2023 per i Dirigenti degli Enti Locali e gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario, è estendibile anche ai Dirigenti di Società Consortili a responsabilità limitata interamente partecipate dagli Enti Locali, qualificate come “società a controllo pubblico” ai sensi dell’art. 2 lett. m) D.lgs. 175/2016, rientranti nell’ elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni e non soggette all’ applicazione del D.lgs. 165/2001, a cui l’Ente locale beneficiario del finanziamento, tramite Convenzione sottoscritta con il Ministero preposto, ha delegato il ruolo di Soggetto Attuatore di interventi ricompresi nel PNRR/PNC e le relative attività tecniche (progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere, verifiche e collaudi), purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto all’ art. 113 del D.lgs. 50/2016 (trasposto nel corrispondente art. 45 del D.lgs. 36/2023).

Risposta aggiornata

La disposizione di cui all’art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023 introduce, per gli appalti PNRR, una eccezione alla regola generale di cui all’art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, che, come noto, esclude dagli incentivi il personale con qualifica dirigenziale. In quanto norma che fa eccezione a regole generali non può applicarsi oltre i casi e i tempi considerati (art. 14 Preleggi) e non è pertanto suscettibile di interpretazione estensiva. Nel caso di specie l’ambito soggettivo della norma derogatoria in questione è limitato ai dipendenti degli enti locali e agli enti delle aziende del servizio sanitario. Tale interpretazione trova conferma nella ulteriore deroga posta dal citato art. 8, comma 5, del D.L. 13/2023, relativamente al limite all’ammontare delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale, che fa testuale riferimento al personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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