Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2444
Data emissione: 17/04/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Incentivi funzioni tecniche interventi somma urgenza ai sensi D.LGS n. 50/2016 e D.LGS 36/2023
Quesito:

Si chiede se per i lavori eseguiti in somma urgenza e che richiedono particolari competenze tecniche, affidati in vigenza del Decreto Legislativo n.50/2016, sia possibile applicare l’istituto degli incentivi per le funzioni svolte dal personale interno all’amministrazione nella sola fase di esecuzione dei lavori. A tal fine si richiama il parere n. 01357/2021 del 29/07/2021 espresso dal Consiglio di Stato (Affare consultivo n. 00813/2021): “la scelta del contraente costituisce solo una tra le fasi alle quali la legge ricollega un incentivo in relazione alla prestazione tecnica svolta dal personale dell’amministrazione, per cui la fattispecie considerata potrebbe dar luogo ad una riduzione, ma non all’esclusione dell’incentivo, che permane per le altre attività espletate in relazione al contratto (programmazione della spesa, valutazione preventiva progetti ecc.), nell’esercizio di funzioni tecniche”. Si rileva che il nuovo codice appalti n. 36 del 31/03/2023 non pone alcuna limitazione all’applicazione dell’istituto degli incentivi in relazione alle procedure di affidamento (procedura aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, procedura in caso di affidamento in somma urgenza e di protezione civile, ecc), rilevando per il riconoscimento solo l’attività realmente svolta (art. 45 del D. Lgs. 36/2023). Sembrerebbe che il legislatore abbia voluto dare effettiva attuazione proprio al parere espresso dal Consiglio di Stato, “in conformità al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, di matrice comunitaria".

Risposta aggiornata

La risposta al quesito posto è negativa. I lavori citati sono stati svolti in vigenza del D.Lgs. n. 50/2016. Si riporta l’orientamento di varie Sezioni della Corte dei Conti in sede di controllo, evidenziato con riferimento alla previgente disciplina degli incentivi tecnici (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016), secondo il quale “Le funzioni tecniche svolte da dipendenti in procedure di somma urgenza…, non sono incentivabili, per cui “Le procedure eccezionali e non competitive sono sottratte all’incentivazione” (cfr. deliberazione n. 28/2018/PAR Sezione regionale di controllo per le Marche che richiama la deliberazione n. 186/2017/PAR della Sezione regionale di controllo per la Toscana).

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