Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2491
Data emissione: 21/06/2024
Argomenti: Controlli
  
Oggetto: Condanna definitiva condizionalmente sospesa - esclusione
Quesito:

In sede di controlli in una procedura negoziata, è emerso che il legale rappresentante della ditta partecipante ha una condanna definitiva ad 1 anno e 2 mesi di reclusione per un reato tributario con pena accessoria di divieto di stipulare con le PPAA, sospesa condizionalmente. Il reato e la pena, dunque, non risultano estinte ma sospese. Non sono trascorsi i 5 anni di sospensione della pena che potrebbero determinare l'estinzione del reato. L'O.E. è da escludere per presenza causa di esclusione automatica (pena accessoria divieto di contrattare) o, in quanto la pena è sospesa, la stessa non riverbera effetti sulla procedura di gara?

Risposta aggiornata

L’art. 94, co. 5, lett. a), d.lgs. 36/2023 prevede – quale causa di esclusione automatica – tra le altre, la “… sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (...)”. Ai sensi del successivo comma 7, poi – dedicato alle c.d. cause di esenzione - “l’esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima”. Tanto premesso, in presenza di pena accessoria del divieto di contrarre con la p.a., l’operatore economico và escluso automaticamente dalla gara, non rientrando - nelle ipotesi di cui al sopra citato comma 7 - la sospensione condizionale della pena, posto che il citato comma, nei casi di pena accessoria, richiede che essa sia dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, co. 7, c.p..

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