Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2518
Data emissione: 21/06/2024
Argomenti: Costo della manodopera
  
Oggetto: CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO DICHIARATO DALL'OPERATORE ECONOMICO.
Quesito:

La Stazione appaltante ha regolarmente indicato nel disciplinare di gara il CCNL da applicarsi per la gara in oggetto. Un operatore economico ha indicato un CCNL diverso. La Stazione appaltante ha richiesto eventuale documentazione a supporto della dimostrazione dell'equivalenza dei due diversi contratti. L'operatore ha risposto non indicando l'equivalenza dei due contratti, ma ha dichiarato, che avrebbe applicato il CCNL indicato nella documentazione di gara, cambiando, in tal modo quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara. E' possibile ammettere l'operatore economico alla procedura di gara, oppure lo stesso va escluso per aver modificato quanto dichiarato in fase di partecipazione?

Risposta aggiornata

Il quesito in esame concerne l’applicazione della disposizione di cui all’art. 11 del nuovo codice degli appalti secondo cui gli operatori economici possono indicare nella propria offerta (tecnica) il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele del CCNL indicato nel disciplinare (comma 3). In questo caso la stazione appaltante, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, acquisisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele, che è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 (comma 4). Al riguardo si rimanda alla Nota illustrativa del Bando tipo n. 1/2023 ANAC. Il caso sottoposto descrive l’ipotesi in cui l’operatore economico, in sede di dichiarazione di equivalenza, anziché fornire l’equivalenza delle tutele in rapporto al CCNL precedentemente dichiarato nell’offerta tecnica, dichiara invece di voler applicare il CCNL indicato dalla SA modificando, a seguito di chiarimenti richiesti, la propria dichiarazione. In questo caso occorre, in primo luogo, valutare tale modifica in rapporto alle dichiarazioni precedentemente rese dall’operatore economico sull’offerta tecnica ed economica presentata sul costo della manodopera e quindi sull’offerta economica dell’o.e. Si tenga in dovuta considerazione che il nuovo assetto normativo prevede espressamente all’art. 101 comma 3 che “I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”. Solo nel caso in cui le dichiarazioni già rese dall’operatore economico non abbiamo carattere strettamente circostanziato e l’offerta tecnica ed economica non subisca variazioni potrà essere quindi essere accettato. In ogni caso si rileva che occorrerà procedere alle verifiche ai sensi degli artt. 57 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 102 (Impegni dell’operatore economico) e 110 (Offerte anormalmente basse) co. 4. Saranno altresì necessarie verifiche in corso di esecuzione dell’appalto in rapporto al rispetto del CCNL dichiarato.

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