Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2542 |
Data emissione: | 21/06/2024 |
Argomenti: | Appalti PNRR e PNC |
Oggetto: | Gara PNRR |
Quesito: |
ESSENDO COMUNE NON CAPOLUOGO MA STAZIONE APPALTANTE QUALIFICATA PER UN LIVELLO L1, POSSIAMO BANDIRE ED ESPLETARE UNA GARA PNRR PER ESECUZIONE LAVORI DI UN IMPORTO SUPERIORE AI 2.000.000,00 DI EURO ED INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA? |
Risposta aggiornata |
Si segnala che il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (DL Milleproroghe) all’art. 8 comma 5 del n. 215/2023 proroga al 30 giugno 2024 le disposizioni contenute all’articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 ovvero le disposizioni contenute nell'art. 1, co. 1 (e co. 3) del D.L. n. 32/2019 convertito con Legge n. 55/2019, che si riporta: “Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia, nonché ricorrendo alle stazioni appaltanti qualificate di diritto ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 1- bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero alle società in house delle amministrazioni centrali titolari degli interventi. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”. Questa proroga comporta che fino alla data ultima citata (30 giugno 2024) i comuni non capoluogo di provincia che intendessero avviare la procedura di affidamento di appalti finanziati anche solo in parte dal PNNR/PNC devono delegare l'aggiudicazione alla stazione appaltante di un ente sovracomunale (ed in particolare dell'unione dei comuni, provincia, città metropolitana o del comune capoluogo di provincia). Si rimanda alle indicazioni di cui alla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 12.07.2023 con oggetto “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 - Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”. |