Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2622
Data emissione: 29/10/2024
Argomenti: CAM,Affidamento diretto
  
Oggetto: CAM e affidamenti diretti
Quesito:

Si chiede se sia possibile ritenere non applicabili i CAM agli affidamenti diretti per le seguenti ragioni: 1) stante il tenore letterale della norma la quale così recita: "le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale (...) attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara (...). Tali criteri, in particolare quelli premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, co. 4 e 5"; 2) vista anche la definizione di il Codice dà di affidamento diretto quale "affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante; 3) considerato quanto statuito da questo spettabile Ufficio con il parere n. 2083 del 27/06/2023 in materia di applicazione della clausola sociale negli affidamenti diretti; 4) considerato che nel nuovo Codice è stato espunto il riferimento presente nell'art. 34, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 in base al quale "L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 (relativo all'applicazione dei CAM) si applica per gli affidamenti di qualunque importo".

Risposta aggiornata

La risposta è negativa. L'ambito oggettivo di applicazione dei CAM prescinde dall'importo dell'affidamento.

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