Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2635 |
Data emissione: | 03/06/2024 |
Argomenti: | Incentivi per funzioni tecniche |
Oggetto: | Inserimento nel PEF Concessione, importo a carico concessionario, della somma art. 45 incentivo alle funzioni tecniche |
Quesito: |
Si chiede di verificare se sia corretta e rispondente alla normativa la previsione, all'interno dei documenti di gara, che l'importo spettante alle funzioni tecniche art. 45 Codice, allegato I.10, sia erogato come voce di rimborso diretto, all'ENTE (Comune) da parte dell'aggiudicatario della gara in esame. In particolare per le Concessioni ed anche per interventi del Promotore, se sia corretto che tale somma economica sia prevista a carico dell'Aggiudicatario tra le voci di costo del PEF posto a base di gara. In particolare, se questo poi è corretto che venga calcolato sul ricavo complessivo previsto dalla concessione, oppure se deve essere calcolato sull'effettivo ricavo della concessione, a consuntivo sulle somme percepite dal Concessionario? |
Risposta aggiornata |
La risposta al primo quesito è negativa. Invero, l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 può essere applicato anche ai contratti di concessione, a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori e servizi, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci degli enti concedenti. In ordine al secondo quesito, ai sensi dell’art. 179, co. 1, d.lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito “dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi”; inoltre, in base al successivo comma 2, "il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione". |