Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2656
Data emissione: 18/07/2024
Argomenti: Affidamento diretto
  
Oggetto: Affidamento diretto- ex art. art.50,comma 1, lett b) d. lgs 36/2023- ad una università non statale legalmente riconosciuta
Quesito:

Si chiede se un università non statale legalmente riconosciuta, possa considerarsi un soggetto privato, con il quale chiudere un contratto - tramite affidamento diretto- secondo le regole del codice dei contratti pubblici

Risposta aggiornata

Si premette che la definizione di operatore economico (Allegato I) è più ampia rispetto alla nozione di impresa e comprende anche soggetti senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, offrono beni e/o servizi sul mercato. Pertanto le Università, in quanto potenziali operatori economici, sono legittimate a partecipare al mercato delle gare di appalto indette dalle (altre) amministrazioni aggiudicatrici e quindi a concorrere con le ditte private per l’acquisizione di servizi (cfr. Corte di Giustizia CE, sezione IV, 23 dicembre 2009, n. 305). Si rileva che, al fine di poter legittimamente operare sul mercato per l’affidamento di prestazioni di servizi, le amministrazioni universitarie devono prevedere nel proprio Statuto o nel Regolamento di Contabilità e Finanza tale facoltà di iniziativa economica, da espletarsi nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca, e garantendo una devoluzione degli utili alle finalità istituzionali non essendo enti con scopi lucrativi. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la risposta è affermativa.

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