Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2656 |
Data emissione: | 18/07/2024 |
Argomenti: | Affidamento diretto |
Oggetto: | Affidamento diretto- ex art. art.50,comma 1, lett b) d. lgs 36/2023- ad una università non statale legalmente riconosciuta |
Quesito: |
Si chiede se un università non statale legalmente riconosciuta, possa considerarsi un soggetto privato, con il quale chiudere un contratto - tramite affidamento diretto- secondo le regole del codice dei contratti pubblici |
Risposta aggiornata |
Si premette che la definizione di operatore economico (Allegato I) è più ampia rispetto alla nozione di impresa e comprende anche soggetti senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, offrono beni e/o servizi sul mercato. Pertanto le Università, in quanto potenziali operatori economici, sono legittimate a partecipare al mercato delle gare di appalto indette dalle (altre) amministrazioni aggiudicatrici e quindi a concorrere con le ditte private per l’acquisizione di servizi (cfr. Corte di Giustizia CE, sezione IV, 23 dicembre 2009, n. 305). Si rileva che, al fine di poter legittimamente operare sul mercato per l’affidamento di prestazioni di servizi, le amministrazioni universitarie devono prevedere nel proprio Statuto o nel Regolamento di Contabilità e Finanza tale facoltà di iniziativa economica, da espletarsi nei limiti della compatibilità con le attività didattiche e di ricerca, e garantendo una devoluzione degli utili alle finalità istituzionali non essendo enti con scopi lucrativi. Sulla base delle considerazioni sopra svolte, la risposta è affermativa. |