Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2666
Data emissione: 18/07/2024
Argomenti: RUP
  
Oggetto: Ammissione/esclusione di un operatore economico, prerogativa del RUP
Quesito:

Considerato che tra i compiti specifici del RUP per la fase di affidamento, l'art. 7, comma 1, lettera d), dell'Allegato I.2 del D.lgs 36/2023, stabilisce che sia il RUP a disporre "le esclusioni dalle gare", si chiede di conoscere se, avendo questa Stazione Appaltante adottato un modello organizzativo per cui il Responsabile di procedimento per la fase di affidamento (Responsabile dell'Ufficio gare e appalti) è ordinariamente soggetto diverso dal RUP, come previsto dall'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, sia possibile attribuire al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la competenza a disporre, con proprio provvedimento, le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara, ben esplicitando tale attribuzione nella lex specialis costituita dai documenti di gara.

Risposta aggiornata

Dal nuovo sistema organizzativo delineato dal D.Lgs. 36/2023 si evince che i compiti riservati al Responsabile Unico del Progetto (RUP) in caso di nomina del responsabile del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e del responsabile del procedimento per la fase di affidamento (RP), sono individuati all'art. 6 dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, mentre i compiti posti in capo ai RP sono specificati agli articoli 7 e 8 del medesimo Allegato. Atteso che tra i compiti specifici per la fase di affidamento rientra anche quello di disporre l'esclusione dalle gare (art. 7, comma 1, lett. d, Allegato I.2), ne consegue la competenza del RP per la fase di affidamento a disporre le esclusioni e le ammissioni alla procedura di affidamento, fermo restando che l’adozione di tale provvedimento richiede la previa supervisione del Responsabile unico di Progetto.

Indietro
torna all'inizio del contenuto