Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2676 |
Data emissione: | 21/06/2024 |
Argomenti: | Partenariato pubblico privato |
Oggetto: | Concessione di un impianto sportivo e qualificazione |
Quesito: |
Dobbiamo concedere la gestione di un impianto sportivo e l'art.174 co.5 del Codice prevede che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati. Cosa si intende per "stipulati"? Alla sola fase della selezione del concessionario o anche alla firma del contratto? Riteniamo improbabile la seconda soluzione, perché gli enti di piccola dimensione non solo non potrebbero gestire in autonomia i loro impianti sportivi, ma nemmeno affidarli in concessione. Riteniamo inoltre che nel nostro caso si applichi la norma speciale ex d.lgs.38/21, in particolare l'art. 6 dove, al co.3, il termine "affidamenti" sembra riferirsi alla sola fase della gara, per la quale un ente non qualificato deve appoggiarsi a una S.A. qualificata, e non anche alla stipula o firma del contratto, superando la limitazione dell'art. 174. Per le stesse ragioni riteniamo non applicabili le norme del Codice relative al Direttore dell'esecuzione, e che sia sufficiente affidare tale ruolo a una figura interna con esperienza ma senza riguardo alla qualificazione dell'ente. |
Risposta aggiornata |
In premessa si rileva come, per la risoluzione del quesito posto, la disposizione di cui all’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 38/2021 in base alla quale, per l’affidamento della gestione degli impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali di cui al precedente comma 2, rinvia alla disciplina di cui al D.Lgs. 36/2023, non possa ritenersi dirimente, atteso che il riferimento testuale all’affidamento della gestione stessa non si presta ad un’interpretazione letterale, essendo per contro necessaria una lettura sistematica aderente all’intento del legislatore di assoggettare la concessione, in tutte le sue fasi, alla disciplina del Codice dei contratti. In merito si rinvia, per quanto attiene alla qualificazione per la fase di esecuzione, ai chiarimenti interpretativi forniti nel precedente parere n. 2114, richiamato peraltro da ANAC nel parere funzione consultiva n. 9/2024, in cui è stato affrontato analiticamente il tema della qualificazione degli enti concedenti, con particolare riguardo alle diverse attività in cui si articolano le operazioni di partenariato pubblico privato in rapporto alle fasi del ciclo del contratto per le quali è richiesta la qualificazione (progettazione, affidamento ed esecuzione). Benché ANAC non richiami il regime transitorio della qualificazione per la fase di esecuzione del contratto, si conferma quanto riportato nel succitato parere del Servizio supporto giuridico n. 2114. Nella fattispecie, il suddetto parere opera un richiamo alla previsione dell’art. 63, comma 8, del D.L.gs. 36/2023, in forza della quale “I requisiti di qualificazione per l’esecuzione sono indicati separatamente nell’allegato II.4, che dispone altresì una disciplina transitoria specifica relativa a tale fase. Con modifiche e integrazioni all’allegato II.4 possono essere disciplinati dall’ANAC specifici requisiti di qualificazione per i contratti di partenariato pubblico-privato”, per evincere che, fino a quando non saranno approvati requisiti specifici, ai contratti di PPP si applica la disciplina generale relativa a tale fase, ivi compresa quella transitoria in vigore fino al 31/12/2024, fermo restando l’ulteriore requisito della presenza di un soggetto in possesso di esperienza almeno triennale nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi. Per quanto sopra, per la direzione dell’esecuzione del contratto di concessione occorre fare riferimento alla pertinente disciplina del Codice dei contratti. |