Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2687 |
Data emissione: | 18/07/2024 |
Argomenti: | RUP |
Oggetto: | Individuazione del RUP |
Quesito: |
1) All'interno della struttura organizzativa di una Pubblica Amministrazione, che ha scelto un modello organizzativo che prevede la nomina di un responsabile di progetto per le fasi di programmazione, uno per la progettazione, uno per l'esecuzione ed un responsabile di progetto per la fase di affidamento, l'incarico di RUP per la fase di affidamento può essere affidato ad un legale dotato di comprovata esperienza e competenza nel settore, già nominato procuratore responsabile della relativa struttura "Lavori impiantistici e Servizi di ingegneria e Architettura"? 2) Fermo quanto sopra, qualora la suddetta condizione non sia sufficiente, può il legale essere nominato RUP per la fase di affidamento avvalendosi al proprio interno del supporto di un tecnico, con laurea in architettura? 3) A tal fine, ai sensi dell'Art.15, comma 6 del D.lgs. 36/2023, può la stazione appaltante istituire una struttura stabile a supporto del RUP, precisando tale circostanza nell'atto di nomina? |
Risposta aggiornata |
Avuto riguardo alla peculiare natura giuridica della stazione appaltante, occorre in premessa ricordare come alla fattispecie in argomento si applichi la previsione di cui all’art. 15, comma 2, del Codice laddove stabilisce che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute”. In base a siffatta previsione, una volta individuati tali soggetti qualificati, trovano applicazione le disposizioni del Codice in merito alla figura del Responsabile unico di progetto e alla eventuale nomina dei responsabili di fase. Ciò premesso, in riferimento al quesito 1) e al quesito 2) occorre in chiarire che il D.Lgs. 36/2023, innovando la previgente disciplina di cui al D.Lgs. 50/2016, all'art. 15, comma 4, riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di nominare due responsabili del procedimento, uno per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e uno per la fase di affidamento, i quali devono essere affiancati dal responsabile di progetto che mantiene le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento. In base ai riferimenti forniti, la richiesta di parere sembra attenere agli appalti di lavori e servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, sicché appare applicabile in primo luogo la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, dell'Allegato I.2 al D.Lgs. 36/2023, a mente della quale "Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al dirigente o al responsabile del servizio nel cui ambito di competenza rientra l’intervento da realizzare. Negli altri casi, la stazione appaltante può individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato". In merito al quesito 3) si rinvia a quanto chiarito con il parere n. 2038 di questo Servizio, fermo restando che tale disciplina trova applicazione compatibilmente con l’autonomia organizzativa riconosciuta alle stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni/enti pubblici. |