Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2694 |
Data emissione: | 21/06/2024 |
Argomenti: | Altro |
Oggetto: | Sistema interno di controllo di qualità coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001 |
Quesito: |
Si chiede la corretta interpretazione del combinato disposto dall'art.35 co.1 lett. b e dell'art.36 co.3, all.I.7 D.Lgs.36/2023 che definisce il " Sistema interno di controllo di qualità, quale sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, così come disposto dall'art.36 co.3, all. I.7 D.Lgs.36/2023. Nello specifico, si chiede di conoscere se la scrivente Stazione appaltante, dotata di un sistema di qualità non certificato ma conforme alla norma UNI EN ISO 9001, ( con adozione di procedure coerenti alla stessa per il Sistema di gestione per la qualità e al regolamento Accredia RT 21 per la procedura di verifica dei progetti ai fini della validazione: individuazione delle figure di Responsabilità; Alta direzione, Responsabile Sistema Qualità; Responsabile tecnico della verifica; documento di valutazione rischi opportunità; adozione della politica della qualità; adozione del piano di miglioramento; realizzazione di audit interni periodici e attività di riesame dell'A.D., azioni di miglioramento ecc.) possa far svolgere le attività relative alla verifica della progettazione a base di gara, fino alla soglia di euro 20.000.00, da personale dipendente della Stazione appaltante qualificato secondo le indicazioni del regolamento Accredia RT 21, come Ispettore esperto di settore. |
Risposta aggiornata |
Si premette che la soglia da voi indicata si intende inferiore a euro 20.000.000. In base all’art. 34, co. 2, lett. b), dell’allegato I.7 al Codice, l’attività di verifica è effettuata “b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all’articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all’articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità”. Pertanto, l’attività di interesse può essere svolta dalla stazione appaltante nell’ultimo caso descritto dalla norma richiamata. La risposta al quesito è positiva. |