Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2721
Data emissione: 21/06/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Incentivibilità di servizi e forniture - nomina DEC
Quesito:

L'art.45, comma 2, del D.gs 36/2023 prevede, tra l'altro, che: " Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione." Si chiede se, ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, la nomina del DEC, nei casi previsti dall'all.1.2, art.8( compiti specifici del Rup per la fase di esecuzione), sia condizione necessaria e sufficiente; in alternativa, si chiede se si debba considerare quale ulteriore presupposto applicativo del sistema incentivante "la particolare importanza dell'affidamento" (all.2.14, art.32, cui rinvia l'art.114 del Codice, al fine di individuare "i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il Direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal Rup".). In ultimo, si chiede se debba ricorrere, oltre ai requisiti di cui sopra, anche una certificazione di complessità (art.32 comma 2 cit.) da parte del dirigente/responsabile del servizio, in particolare per gli affidamenti sotto soglia comunitaria e per gli affidamenti diretti in ogni caso pari o superiori a 5.000 € ( c.d. affidamenti di modico valore)

Risposta aggiornata

Risposta: Con riferimento ai quesiti posti si rappresenta quanto segue. La possibilità di incentivare le funzioni tecniche relative a servizi e forniture è prevista dall’art. 45, comma 2, del Codice, nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione (DEC). I casi nei quali va nominato il DEC sono citati nell’art. 114, comma 8, del d.lgs. 36/2023, che rinvia all’”allegato II.14 al Codice, che individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP”. L’art. 31, comma 1, dell’allegato II.14 al Codice prevede che l'incarico di direttore dell'esecuzione del contratto sia ricoperto dal RUP “a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall'articolo 32”; Nello specifico, quindi, l’art. 32 dell’allegato II.14 al Codice – al cui contenuto si opera rinvio per esigenze di economia – indica quali sono i servizi e le forniture di particolare importanza (cfr. art. 32, comma 2). La nomina di un direttore dell’esecuzione quale figura diversa dal RUP dovrà intervenire nei casi di servizi e forniture di particolare importanza, come descritti nell’allegato II.14 al Codice. Pertanto ai fini della incentivabilità dei servizi e forniture, occorre tale ulteriore presupposto, non essendo sufficiente il solo fatto di nominare un DEC. La risposta al secondo quesito è negativa.

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