Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2722 |
Data emissione: | 26/09/2024 |
Argomenti: | Controlli |
Oggetto: | La richiesta dei carichi pendenti nel nuovo codice degli appalti |
Quesito: |
Con il nuovo codice degli appalti pubblici (d.lgs. 36/2023) è stata espressamente introdotta la richiesta del certificato del casellario dei carichi pendenti ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lett. e), dell'articolo 98 , comma 3, lett. g) ed h) del d.lgs. 36/2023 e dell'articolo 27 del DPR 14 novembre 2002, n. 313. A questo proposito si chiede quanto segue: La richiesta del certificato dei carichi pendenti va fatta sempre, oppure solo in caso di fondato dubbio (per esempio: articoli di giornale, notizie sul web, segnalazioni, ecc...) e/o se indicato dall'operatore economico nel DGUE? |
Risposta aggiornata |
In generale si rileva che, relativamente ai controlli delle situazioni che non determinano automaticamente l’esclusione dalla gara, è rimessa alla stazione appaltante la valutazione di procedere o meno alla richiesta del certificato dei carichi pendenti, le cui risultanze saranno eventualmente riprese nella motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione. Al riguardo si rimanda alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e ai relativi allegati. Relativamente alle fattispecie di cui alle norme citate nel quesito, si rileva che laddove l’operatore economico nei documenti di gara dichiari la pendenza di un processo in corso afferente alle stesse, oppure in ogni caso qualora ricorrano fondati elementi, la stazione appaltante dovrà procedere alla richiesta del certificato dei carichi pendenti nel luogo dove è pendente la situazione, anche ai fini della motivazione del provvedimento di ammissione/esclusione. |