Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2752
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: RUP
  
Oggetto: Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati
Quesito:

Siamo una stazione appaltante qualificata (no centrale di committenza) che svolge appalti delegati per conto di enti terzi non qualificati. Si chiede di chiarire se: a) il RUP (Responsabile Unico Progetto), individuato dalla norma quale soggetto responsabile di tutte le fasi preordinate alla realizzazione di un intervento pubblico, debba essere nominato in capo alla S.A. delegante, mentre il funzionario che verrà designato in seno alla S.A. delegata verrà chiamato ad avviare e concludere la procedura di gara esclusivamente in veste di responsabile del procedimento per la sola fase di affidamento, che terminerà con l'aggiudicazione. In tale ipotesi, le attività che risultano essere di esclusiva competenza del RUP (es.: verifica anomalia, esclusioni, verifica requisiti, aggiudicazione, etc.), dovranno essere gestite dalla S.A. delegata o dalla S.A. delegante?; b) il RUP debba essere nominato dalla S.A. delegata mentre la S.A. delegante nominerà un responsabile del procedimento per le restanti fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. In tal caso, come può il RUP esercitare concretamente le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento anche delle fasi dell'intervento che restano in capo alla S.A. delegante? c) debbano essere nominati due RUP, uno dalla S.A. delegante per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, e uno dalla S.A. delegata per la fase di affidamento. In tal caso, come può tale circostanza conciliarsi con la prevista unicità del RUP?

Risposta aggiornata

L’art. 62, co. 11, d.lgs. 36/2023 prevede che “le centrali di committenza qualificate e le stazioni appaltanti qualificate per i livelli di cui all’articolo 63, comma 2, lettere b) e c) possono svolgere, in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti, attività di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o più stazioni appaltanti senza vincolo territoriale con le modalità di cui al comma 9, primo periodo (…)”. Il successivo comma 13 stabilisce, poi, che “le centrali di committenza e le stazioni appaltanti che svolgono attività di committenza anche ausiliaria sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza svolte per conto di altre stazioni appaltanti o enti concedenti. Esse nominano un RUP, che cura i necessari raccordi con la stazione appaltante beneficiaria dell’intervento, la quale a sua volta nomina un responsabile del procedimento per le attività di propria pertinenza”. Pertanto, in risposta al primo quesito, la stazione appaltante delegata nominerà un proprio RUP per le attività meglio specificate, di volta in volta, nell’atto di delega e per gestire, altresì, i rapporti con la stazione appaltante delegante; quest’ultima, invece, nominerà un suo rup per le attività di propria competenza, ossia quelle che non saranno oggetto di delega. In relazione al secondo quesito, il raccordo tra le due stazioni appaltanti (delegante e delegata) avverrà, come ex lege stabilito, attraverso il raccordo dei rispettivi RUP; le modalità concrete di svolgimento di tale raccordo sono rimesse alla valutazione discrezionale della s.a. ed esula dall’ambito di competenza del Servizio. Sul terzo quesito, si evidenzia che la nomina di due RUP è prevista dalla norma sopra citata, e che i medesimi – come detto – devono raccordare il loro operato ai fini della migliore efficacia, efficienza, buon andamento nell’affidamento dell’appalto pubblico.

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