Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2753 |
Data emissione: | 21/06/2024 |
Argomenti: | Criteri di aggiudicazione |
Oggetto: | Affidamento in concessione servizio ripristino sede stradale post incidente: criterio di aggiudicazione |
Quesito: |
Questa CUC a breve dovrà gestire gare per l'affidamento del servizio di ripristino della sede stadale ossia di interventi sulla rete stradale, a seguito di eventi incidentali, per la pulizia della piattaforma stradale e delle relative pertinenze, con liquidi "sversati". Il serzio risponde all'esigenza delle amministrazioni di ripristinare lo status quo ante l'incidente stradale in virtù di quanto disposto dall'art. 14 del Codice della Strada. Abbiamo riscontrato che nella grande maggioranza dei casi, gli enti operano come operiamo noi, affidando il servizi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con competizione esclusivamente su elementi qualitativi. Altri casi minoritari, invece, prevedono tariffe predeterminate per le richieste di risarcimento da applicare alle compagnie di assicurazione, da sottoporre a ribasso. Riteniamo che tale ultima scelta non sia pertinente in quanto la quantificazione dei danni (da risarcire da parte delle compagnie assicurative) deve essere necessariamente oggetto di stima peritale e contrattazione tra le parti. Non essendo il valore del danno di interesse degli enti, si chiede al servizio in indirizzo di chiarire la legitttimità e l'opportunità di inserire nei bandi la predeterminazione di tariffe da applicare al servizio, ribadito che tale quantificazione spetta alla compagnia assicuratice che rimborsa. |
Risposta aggiornata |
1. In primo luogo, in linea generale, è opportuno verificare se inquadrare l'affidamento in esame come un servizio o lavoro. Ove non vi sia una modificazione fisica dei luoghi, ma solo una rimessa in pristino, comprensivo spesso anche del servizio di rimozione delle carcasse delle auto, si tratterà di servizio. Ove però si affidino anche lavori strumentali o congiunti sulla sede stradale, si potrebbe avere una ipotesi di affidamento misto, comprensiva anche di lavori e, quindi, con la necessità della qualificazione per detti lavori da parte dell'esecutore. 2. In secondo luogo, sempre in via generale, ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie in esame, è opportuno chiarire se l'affidamento de quo sia qualificabile come concessione o come appalto. Al riguardo si osserva che, poiché l'esecutore, di prassi, è retribuito direttamente dalla assicurazione, i contratti in questione rientrerebbero nell'alvo delle concessioni. Nulla, tuttavia, esclude, contrattualmente, che sia l'ente ad introitare direttamente l'indennizzo dall'assicurazione per poi rimborsare il privato; in tal caso, potrebbe rientrarsi nella fattispecie dell'appalto. E' bene chiarire, in ogni caso, che, ove si sia nell'alveo della concessione, dovrà comunque essere presente un piano economico finanziario , valutandosi, a tale fine, anche idonee metodologie di controllo in corso di esecuzione, per accertare la "giustezza" dei ricavi del privato e l'equilibrio della concessione nel corso del tempo. 3. Per quanto concerne, invece, nel dettaglio, il criterio di aggiudicazione dell'affidamento, si ritiene che, alla luce dell'oggetto specifico dell'appalto e di quanto previsto dall'art. 108 del vigente codice, il criterio applicabile alla fattispecie in esame non possa che essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ciò in quanto: a) in relazione alle specifiche esigenze di interesse pubblico sottese all'affidamento in esame, la competizione non può che riguardare esclusivamente l'elemento qualitativo dell'offerta; b) la determinazione delle tariffe non pertiene alla stazione appaltante o all'ente concedente, ma ai rapporti negoziali "terzi" sussistenti fra privato e compagnia assicurativa. Peraltro, la stessa predeterminazione "a monte" di una tariffa da sottoporre al ribasso appare essa stessa di difficile quantificazione (e, quindi, non funzionale neppure a parametrare un effettivo risparmio di spesa per la pubblica amministrazione), potendo questa essere determinata precisamente soltanto ex post, in conseguenza di un'apposita perizia della compagnia assicurativa. Per quanto sopra rilevato, pertanto, nell'ambito dello schema contrattuale sopra esaminato, il criterio di affidamento più coerente con le finalità di interesse pubblico sotteso all'affidamento in esame è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con conseguente esclusione dalla possibilità, in tali casi, di poter sottoporre a ribasso tariffe predeterminate per le richieste risarcitorie. |