Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2828
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Subappalto
  
Oggetto: Relazione geologica - subappaltabilità o meno
Quesito:

1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica? 2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto si rileva quanto segue. Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica,. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalita’ da voi indicate.

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