Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2850 |
Data emissione: | 26/09/2024 |
Argomenti: | Incentivi per funzioni tecniche |
Oggetto: | Richiesta chiarimenti interpretativi art. 45 comma 7 D.LGS 36/23 - 20 del 2% - spese di formazione del personale |
Quesito: |
Il Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo nell'ambito della sua consueta attività contrattualistica di appalti pubblici chiede se l'art. 45 comma 7 del D.LGS. 36/2023 nella parte in cui consente che una parte del 20% del 2% dell'importo dei lavori sia "in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche" debba essere interpretata nel senso che questa quota di incentivi tecnici possa essere impegnata nel relativo quadro economico dell'intervento: 1- esclusivamente per sostenere spese di formazione intese nel senso stretto del termine (costi di corsi di formazione tout court) 2- anche i costi connessi al corso di formazione (quali le spese di viaggio e vitto/alloggio, alla stregua di quanto già avviene per i corsi di formazione del personale specificatamente autorizzati dall'ente di appartenenza. |
Risposta aggiornata |
Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la risposta corretta e’ la prima. Le spese del personale, per costante giurisprudenza contabile, non rientrano nell’incentivo. |