Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2850
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: Richiesta chiarimenti interpretativi art. 45 comma 7 D.LGS 36/23 - 20 del 2% - spese di formazione del personale
Quesito:

Il Servizio Opere Marittime della Regione Abruzzo nell'ambito della sua consueta attività contrattualistica di appalti pubblici chiede se l'art. 45 comma 7 del D.LGS. 36/2023 nella parte in cui consente che una parte del 20% del 2% dell'importo dei lavori sia "in ogni caso utilizzata: a) per attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi; b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche" debba essere interpretata nel senso che questa quota di incentivi tecnici possa essere impegnata nel relativo quadro economico dell'intervento: 1- esclusivamente per sostenere spese di formazione intese nel senso stretto del termine (costi di corsi di formazione tout court) 2- anche i costi connessi al corso di formazione (quali le spese di viaggio e vitto/alloggio, alla stregua di quanto già avviene per i corsi di formazione del personale specificatamente autorizzati dall'ente di appartenenza.

Risposta aggiornata

Con riferimento al quesito posto, si evidenzia che la risposta corretta e’ la prima. Le spese del personale, per costante giurisprudenza contabile, non rientrano nell’incentivo.

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