Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2851
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Esecuzione del contratto
  
Oggetto: Articolo 106, comma 2
Quesito:

Si chiede quale sia il "valore della modifica" ai sensi dell'art. 106, comma 2, D.Lgs. 50/2016, nel seguente caso ipotetico (se si ipotizza non derivare da errore progettuale): importo contrattuale: 1.000.000 euro 15%= 150.000 euro (limite max per modifica di cui al comma 2) lavorazioni in aumento a seguito delle modifiche: 250.000 euro lavorazioni in diminuzione a seguito delle modifiche 250.000 euro caso 1 valore modifica=0 (non c'è stata alcuna modifica dell'importo, dato che le lavorazioni aggiuntive sono state compensate da lavorazioni in diminuzione)- si può applicare il comma 2 caso 2 valore modifica= 250.000 euro di lavorazioni variate (in aumento), quindi non si può applicare il comma 2.

Risposta aggiornata

L'art. 106, c. 2 prevede diverse condizioni: a) l'importo dell'aumento contrattuale (importo quindi ulteriore a quanto già contrattualizzato) sia sotto soglia comunitaria; b) l'importo dell'aumento contrattuale sia inferiore al 10% (servizi e forniture) o 15% (lavori) dell'importo del contratto; c) non sia alterata la natura complessiva del contratto. La condizione c) varrà nel caso di aumenti e diminuzioni contemporanee: se al contratto vengono sottratte lavorazioni/servizi/forniture di un determinato tipo per essere sostituite con lavorazioni/servizi/forniture di natura completamente differente, la modifica sarà illegittima, a prescindere dal suo valore.

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