Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2873
Data emissione: 29/10/2024
Argomenti: Mercato Elettronico,Sotto-soglia
  
Oggetto: Richiesta chiarimento al parere n. 2508 - MEPA quale albo fornitori possibile col nuovo Codice?
Quesito:

L'ultimo paragrafo del parere in oggetto, non è chiaro: cosa significa precisamente? La scrivente Stazione Appaltante (SA) lo interpreta nel senso che, in mancanza di un elenco creato e gestito della SA, gli operatori economici: 1 - possono sempre ed in ogni caso essere selezionati dagli elenchi del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni gestito da CONSIP e MEF che può quindi essere utilizzato come albo fornitori, dando implicitamente per assodato che il MEPA, sia conforme all'art. 3 dell'all. Il.1; 2 - in alternativa al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, possono essere utilizzati altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento (Es.: SINTEL etc.) ma solo se, questi strumenti alternativi al MEPA, siano stati istituiti a norma dell’art. 3 dell’all. II.1. E' corretta l'interpretazione fornita?

Risposta aggiornata

Si ribadisce che l’utilizzo del Mepa (vale a dire dei fornitori abilitati in tale mercato) per l’individuazione, tramite indagine di mercato, degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate sottosoglia ricade nell’ambito di applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, lett. c) e dell’art. 2 dell’Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023. Pertanto, se la stazione appaltante opta per siffatta modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, trova applicazione la disciplina di cui al citato art. 2 dell’Allegato II.1 al Codice che richiede in particolare di assicurare l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato e l’indicazione i criteri di selezione degli operatori economici che devono essere oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Per quanto riguarda l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti si concorda a condizione che si tratti di elenchi istituiti a norma dell’art. 3 dell’Allegato II.1 al codice sui contratti pubblici.

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