Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2875 |
Data emissione: | 29/10/2024 |
Argomenti: | Convenzioni e accordi quadro |
Oggetto: | Pagamento imposta di bollo adesione convenzioni/accordi quadro |
Quesito: |
Con la tabella di cui all'allegato I.4 del codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Volevo sapere, in caso di convenzioni/accordo quadro CONSIP o di altre centrali di committenza, in quale momento deve essere pagata l'imposta di bollo, da parte dell'operatore economico, di cui all'articolo 18 comma 10 del codice, al momento della stipula della convenzione oppure al momento di sottoscrizione dei singoli ordinativi da parte delle amministrazioni? |
Risposta aggiornata |
Con la riforma del Codice dei Contratti pubblici è stato introdotto l’articolo 18, comma 10, che stabilisce i nuovi criteri per la determinazione dell’imposta di bollo e rimanda ad una tabella specifica, la tabella A, basata su scaglioni crescenti nell’Allegato I.4. In sintesi l’appaltatore è tenuto a versare l’imposta di bollo al momento della stipula del contratto. Pertanto occorre procedere all'applicazione dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro ed in base al corrispondente importo massimo previsto, così da ritenere già assolto l'obbligo di bollo in riferimento alla stipula di ogni successivo contratto d'appalto ad esso relativo. |