Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
Codice identificativo: | 2918 |
Data emissione: | 29/10/2024 |
Argomenti: | Modifiche contrattuali |
Oggetto: | Varianti, quinto d'obbligo e opzioni |
Quesito: |
Il nostro Comune ha redatto un progetto esecutivo e tra le somme a disposizione del quadro economico abbiamo previsto una somma pari al 3% dell'importo lavori quale opzione contrattuale da utilizzarsi nel caso fosse necessario redigere una variante contrattuale. Si precisa che tale importo non è stato progettato ma solo accantonato per eventuale variante. Il valore massimo dell'appalto è stato quindi calcolato come somma dei due importi (lavori + 3%). Inoltre, in capitolato è stata inserita la clausola che, in caso di modifica contrattuale entro il quinto, l'appaltatore è tenuto ad eseguire il contratto alle condizioni originarie. Ora, in caso di variante, la tipologia è sempre riconducibile all'art. 120 comma 1 lettera a (opzione contrattuale), oppure va individuata un'ulteriore casistica da valutare caso per caso? Inoltre, nel caso la stazione appaltante dovesse redigere una variante, potrà utilizzare SOLO quel 3% originariamente previsto oppure può utilizzare altre somme nel quadro economico (es ribassi d'asta, risparmi sulle progettazioni) ed aumentare quindi la percentuale di variazione? grazie |
Risposta aggiornata |
In riferimento al quesito posto si chiarisce quanto segue. In primo luogo occorre distinguere tra somme stanziate nel quadro economico e importo stimato dell’appalto, che deve essere comprensivo delle eventuali opzioni, ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di specie, la stazione appaltante potrà esercitare l’opzione entro i limiti prestabiliti, vale a dire il 3 per cento dell’importo dei lavori. Il riferimento alla modifica contrattuale entro il quinto, riguarda le varianti in corso d’opera di cui all’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 e pertanto ad una fattispecie di modifica contrattuale diversa da quella dell’opzione che può essere esercitata ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a) del medesimo comma. Alle varianti in corso d’opera sembra applicabile infatti, nonostante il richiamo testuale alla fattispecie di cui al comma 9 dell’art. 120 del Codice, l’art. 5, comma 6, dell’Allegato II.14. In forza di tale previsione “l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto, deve comunicarlo all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”. Le risorse per i maggiori importi derivanti dall’approvazione di varianti in corso dovranno pertanto essere reperite nel quadro economico da voci di spesa diverse da quelle relative alle somme accantonate per le modifiche derivanti dall’esercizio di opzioni contrattuali. |