Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2952
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Mercato Elettronico,Procedure di aggiudicazione,Sotto-soglia
  
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, all. II.1, art. 1, co. 3, let. c) - Scelta degli OE dagli elenchi MEPA nelle procedure negoziate.
Quesito:

Le modalità di scelta degli operatori economici (OE) dagli elenchi MEPA, non sono chiare. Se la Stazione Appaltante (SA) non ne ha dei propri, può attingere DIRETTAMENTE dagli elenchi MEPA, per selezionare gli OE da invitare alle procedure negoziate? L'allegato II.1, art. 1, co. 3, let. c) del nuovo Codice indica che le SA possono, con apposito regolamento, manifestare la volontà di utilizzare il MEPA di CONSIP spa, per individuare gli OE da invitare alle procedure negoziate di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e). Si è pertanto dell'avviso che, indicando sia in tale regolamento che nella singola decisione a contrarre (che poi verrà pubblicata sul profilo del committente con link ipertestuale alla BNDCP), quali siano le modalità di scelta utilizzate secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e le finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, l'SA possa DIRETTAMENTE scegliere, dagli elenchi MEPA, gli OE da invitare alle procedure negoziate. Questo quindi, senza dover effettuare la pubblicazione indicata all'allegato II.1, art. 3 per l'istituzione di doppioni di elenchi MEPA, già costituiti con specifici bandi d'abilitazione e pubblicati in conformità della disciplina applicabile per le procedure sottosoglia (cfr. parere MIT n. 2406) da CONSIP spa. Si chiede conferma della corretta interpretazione normativa prospettata.

Risposta aggiornata

Si chiarisce che la S.A. può decidere di utilizzare gli elenchi degli operatori economici della piattaforma digitale MEPA, ma in questo caso l’intera procedura di affidamento viene effettuata sulla stessa piattaforma MEPA. Relativamente alla disposizione di cui all’art. 1 co 3 dell’Allegato II.1 al codice, si chiarisce che la norma prevede la possibilità per la stazione appaltante di dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati, tra l’altro, i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta nelle seguenti ipotesi: 1) a seguito di indagine di mercato effettuata dalla stessa stazione appaltante; 2) attingendo dall’elenco degli operatori economici della stessa stazione appaltante; 3) attingendo dagli elenchi presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni. In questo ultimo caso la procedura viene interamente espletata sullo stesso mercato elettronico di cui si utilizzano gli elenchi. In altre parole, la stazione appaltante in un apposito regolamento può definire i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta attingendo dagli elenchi MEPA, criteri che saranno utilizzati per svolgere l’intera procedura sul MEPA. Non si concorda con quanto da voi ricostruito.

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