Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2974
Data emissione: 29/10/2024
Argomenti: Concessioni
  
Oggetto: Durata contratti massima dei contratti di concessione - Rinnovo contrattuale
Quesito:

Posto che la durata della concessione è limitata e determinata dall'ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario (178 co.1), salvo che in caso di durata superiore ai cinque, la durata massima non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali (Art. 178 co.2). Dato atto del generale divieto di proroga dei contratti di concessione posto dal comma 5 dell'articolo 178, si chiede se sia conforme al codice la previsione per i contratti di concessione, di un'opzione di rinnovo contrattuale di pari durata , prevista nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 189 comma 1 lettera a). In caso affermativo si chiede se tale facoltà è valida anche per i contratti ultraquinquennali e come tenere conto, in sede di rinnovo contrattuale, di eventuali investimenti già recuperati in vigenza del contratto originario.

Risposta aggiornata

L'art. 189, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 può riguardare modifiche che: a) incidono solo sulle attività, ma non sul tempo di concessione (più attività nel medesimo tempo); b) incidono sul tempo. Le modifiche del primo tipo sono sempre possibili, con idonea clausola di opzione. Le modifiche del secondo tipo non sono legittime, salvo proroghe motivate ex art. 192, c. 1. Nelle concessioni è infatti necessario partire dal Piano economico finanziario (PEF) che indichi il tempo della concessione. Se però la concessione prevede nel PEF un periodo di recupero dell'investimento e remunerazione del capitale investito, molto breve (es. 2 anni) sarà facoltà della stazione appaltante poter concedere anche oltre il limite dei due anni, ma non oltre i 5 anni, con concessione già in partenza di es. 4 anni o con concessione di due anni e (es.) rinnovo di ulteriori 2 anni o (es.) proroga di 1 anno. Si noti però che, siccome l'investimento da PEF è in tale caso esemplificativo remunerato già nei primi 2 anni, sarà necessario prevedere specifiche condizioni per il rinnovo o la proroga (es. ulteriori investimenti per il concessionario o ristori da pagare al concedente da parte del concessionario). Il punto dovrà quindi essere previsto nel PEF.

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