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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2975
Data emissione: 29/10/2024
Argomenti: Subappalto
  
Oggetto: Mano d'opera
Quesito:

Mi chiedo come "comportarsi" in riferimento all'applicabilità del ribasso offerto in sede di gara sull'importo della mano d'opera (previa giustificazione e successiva verifica?) che risulterebbe poi in contrasto con l'art.119 comma 12 in materia di subappalto che precisa: "L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della mano d'opera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

Risposta aggiornata

L'art. 119, c. 12 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. nel riferirsi a "senza alcun ribasso" intende che non vi devono essere ulteriori ribassi rispetto a quelli di gara, andando a regolare il rapporto tra appaltatore e subappaltatore. La norma si riferisce agli importi esposti in offerta dal concorrente divenuto appaltatore, a norma dell'art. 108, c. 9 del Codice, che non possono subire ribassi in sede di esecuzione del contratto, nemmeno nel caso di subappalto.

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