Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 2981
Data emissione: 26/09/2024
Argomenti: Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione,Esecuzione del contratto,Incentivi per funzioni tecniche
  
Oggetto: D.Lgs. 36/2023, art. 45 - I lavori sono incentivabili a prescindere dalla nomina dell'ufficio direzione lavori?
Quesito:

L'art. 114 comma 1 del nuovo Codice indica che, la fase d'esecuzione del contratto di lavori è diretta dal RUP il quale, ai sensi del successivo comma 2, prima dell'avvio delle procedure d'affidamento, nomina un direttore dei lavori (DL). Quest'ultimo può essere coadiuvato, in relazione alla complessità dell'intervento, da un ufficio di direzione lavori costituito da uno o più direttori operativi, da ispettori di cantiere ed eventualmente dalle figure previste nell'allegato II.9. Tutto ciò premesso si chiede se, gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45, possano essere erogati a prescindere dalla complessità del lavoro e quindi dal fatto che sia costituito o meno l'ufficio di direzione lavori. In altre parole, per lavori non eccessivamente complessi, per controllare l'esecuzione dei quali il RUP decide che sia sufficiente nominare il solo DL, può la Stazione Appaltante (SA) erogare gli incentivi in parola? Ad avviso della scrivente SA la norma, per quanto concerne i lavori, non pone restrizioni analoghe ai servizi e forniture che possono essere incentivabili soltanto qualora di particolare importanza (cfr. parere n. 2721). Si chiede un chiarimento a riguardo.

Risposta aggiornata

Ai fini dell’erogazione dell’incentivo non rileva la costituzione dell’ufficio di direzione lavori, quanto lo svolgimento delle attività incentivabili elencate nell’allegato I.10 al Codice. Pertanto, in risposta al quesito, si invita a fare riferimento alle stesse.

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