Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 2990 |
Data emissione: | 06/12/2024 |
Argomenti: | Collegio Consultivo Tecnico |
Oggetto: | Costituzione Collegio Consultivo Tecnico in presenza di un Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. 36/2023. |
Quesito: |
L'art. 215 del nuovo Codice dei contratti dispone l'obbligatorietà del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) per i lavori, forniture servizi , in presenza di determinati valori contrattuali . Le nuovo norme del Codice (art. 215 - 219) non apportano significative differenze rispetto alla preesistente disciplina ma si limitano a consolidare e promuoverne l'utilizzo. L'attività del CCT deve intervenire, ad iniziativa della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto o comunque no oltre 10 gg. da tale data. Orbene, all'esito di una conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 si chiede di chiarire quale stazione appaltante ha l'obbligo di costituire il Collegio ricorrendone i presupposti: chi stipula l'Accordo Quadro oppure la stazione appaltante che aderisce allo stesso attraverso un contratto applicativo (atto di adesione)? A parere dello scrivente, la costituzione del CCT, previa individuazione dei relativi membri da apposito elenco all'uopo istituito, non può che competere alla stazione appaltante che aderisce all'Accordo Quadro (qualora il valore dell'atto di adesione rientri nei parametri di legge) e non alla centrale di committenza che stipula l'Accordo Quadro. Ciò, in virtù del fatto che si tratta di un organismo consultivo e di mediazione e conciliazione che accompagna il contratto (nel caso di specie, l'atto di adesione) durante l'intero ciclo di vita, dalla stipulazione fino al termine della sua esecuzione. |
Risposta aggiornata |
Con riferimento al quesito posto, si concorda con l’opinione formulata dal richiedente. |