Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3046 |
Data emissione: | 06/12/2024 |
Argomenti: | Incentivi per funzioni tecniche |
Oggetto: | POSSIBILITA' DI EROGAZIONE INCENTIVI IN CASO DI OPZIONI |
Quesito: |
L'art. 45 co. 2 del D. Lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti destinino risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti in misura non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso di gare di appalto che prevedono: 1) proroga ex art. 120 co. 10 del Codice; 2) rinnovo ex art. 14 co. 4 del Codice; 3) modifica programmata ex art. 120 co. 1 lett. a) del Codice; 4) ripetizione di lavori/servizi analoghi ex art. 76 co. 6 del Codice; 5) quinto d'obbligo ex art. 120 co. 9 del Codice, oltre all'incentivo ex art. 45 del Codice, previsto per la parte certa dell'appalto, può essere erogato un ulteriore incentivo in caso di attivazione di una qualsiasi delle predette opzioni? |
Risposta aggiornata |
Con riferimento al quesito posto, occorre fare riferimento alla disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del dlgs. n. 36/2023” dettata da ogni singolo Ente. Al riguardo si evidenzia anche quanto previsto all’art. 10, comma 8 dello schema di “Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 45 del dlgs. n. 36/2023” del 19 ottobre 2023 (raggiungibile al seguente link: https://www.itaca.org/documenti/news/Disciplina%20incentivi%20funzioni%20tecniche_ITACA%202023.pdf), laddove si prevede che:” Nel caso di modifiche/varianti in corso d’opera in aumento, è prevista nel bilancio apposita previsione per il riconoscimento di un importo maggiorato dell’incentivo.”. |