Dettaglio quesito

Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3081
Data emissione: 06/12/2024
Argomenti: Collegio Consultivo Tecnico
  
Oggetto: Modalità fissazione compensi e altro
Quesito:

Visto l'art. 6, comma 7 e 8 bis del D.L. n. 76/2020 (convertito con Legge 120/2020). Visto il comma 7 bis del medesimo che fissa quale limite massimo per i compensi complessivi del collegio, il "valore dell'appalto". Viste le disposizioni delle Linee guida MIMS (DM 17.1.2022) al paragrafo 7.2.1. Visto l'art. 215 del Codice e le modalità di costituzione del CCT ora definite all'allegato V.2. del Codice. In riferimento alle disposizioni normative citate (oltre che all'allegato V.2) si chiede: 1) ai fini della fissazione del limite massimo per i compensi complessivi del CCT, il valore del servizio e/o della fornitura è costituito dall'importo a base di gara o dal valore massimo stimato (comprensivo delle opzioni)? 2) nel caso di contratti di servizi e forniture, come si calcola la parte fissa del compenso dei componenti del CCT, posto che le linee guida fanno espresso riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori, calcolata sulla base del valore, delle categorie e della complessità delle opere? 3) è necessaria la nomina del CCT anche in caso di concessione di servizi (anche al di sotto della soglia comunitaria)? 4) è obbligatoria la presenza di un tecnico (ingegnere/architetto) quale membro del CCT, ai sensi dell'art. 2.6.2 delle Linee guida, anche se si tratta di servizi e forniture di natura non tecnica?

Risposta aggiornata

Relativamente alla domanda n. 1) per il valore dell’appalto si intende l’importo a base di gara ed i costi della sicurezza. Tuttavia, ove vengano esercitate le opzioni, vanno considerati gli incrementi ai fini del compenso dei componenti CCT. Per la domanda n. 2), si conferma che per il compenso per i componenti del Collegio Consultivo Tecnico si fa riferimento all’art. 6, co. 7-bis, d.l. 76/2020, convertito nella legge n. 120/2020, il quale rimanda, poi, alle linee guida del Mit, ovvero al decreto 17 gennaio 2022 n. 12, art. 7 che fanno riferimento alla prestazione di collaudo tecnico amministrativo di lavori. Relativamente alla domanda n. 3) in caso di forniture e servizi la costituzione del collegio è obbligatoria per le concessioni di importo pari o superiore 1 milione di euro. Per la domanda n 4), la risposta è affermativa. Il profilo tecnico dovrà essere coerente in rapporto alla specificità dell’oggetto del contratto. Quanto sopra fatte salve eventuali modifiche del legislatore sulla disciplina del CCT, in particolare a seguito dell'emanando decreto correttivo al Codice dei contratti.

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