Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3097 |
Data emissione: | 06/12/2024 |
Argomenti: | Modifiche contrattuali |
Oggetto: | ART.205 - CALCOLO DELLA PERCENTUALE DELLE RISERVE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO BONARIO |
Quesito: |
Per stabilire se sussiste il presupposto relativo al valore delle riserve ossia se le stesse rientrino nel range percentuale fra il 5% ed il15%, si deve considerare: - l'effettivo ammontare delle riserve iscritte in contabilità, oppure - il valore delle riserve che il DL reputa tempestive, fondate e quindi ammissibili oppure - il valore delle riserve che il RUP dichiara effettivamente ammissibili ? Esempio: se le riserve iscritte dall'appaltatore ammontano al 7% dell'importo contrattuale, il DL comunica al RUP la propria relazione riservata ai sensi dell'art.205 D.Lgs. esplicitando quali ritenga ammissibili, se il DL oppure, successivamente, il RUP valutano l'ammissibilità delle riserve nei limiti del 4% dell'importo contrattuale, il RUP è tenuto ad avviare l'iter di accordo bonario? |
Risposta aggiornata |
Se le riserve dell'appaltatore, per come iscritte, portano l'importo dell'opera a variare tra il 5 e 15 per cento, a norma del comma 3 dell'art. 205 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il DL deve informare immediatamente il RUP e redigere relazione riservata. Una volta letta la relazione riservata, sarà il RUP a decidere, a norma del c. 4, sull'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve. Espunte le richieste reputate inammissibili e/o manifestamente infondate, si riconteggerà la percentuale (tra 5 %e 15%): ove detta percentuale sia ancora in detto delta sarà necessario aprire l'ite di accordo bonario, ove invece così non sia, non sarà necessario dare seguito immediato alle riserve. |