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Quesito del Servizio Supporto Giuridico
Codice identificativo: 3116
Data emissione: 06/12/2024
Argomenti: Calcolo appalto
  
Oggetto: Quinto d'obbligo e Sezione del quadro economico
Quesito:

Si chiede se in virtù del principio per cui il quinto d'obbligo ex art. 120 co. 9 deve essere considerato nel valore stimato dell'appalto, laddove previsto nei documenti di gara, lo stesso debba essere reso evidente nel quadro A del Quadro Economico, anzichè nel quadro B (somme a disposizione).

Risposta aggiornata

L'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice dei contratti pubblici è rimesso alla lex spacials di gara. Non vi è una sola metodologia di applicazione di detta norma, la decisione è rimessa alla disciplina di gara. Ove la lex specialis di gara prevede l'applicazione dell'art. 120, c. 9 come forma di opzione (a norma dell'art. 120, c. 1 lett. a) del Codice), in base all'art. 14, c. 4 del Codice, detto importo va computato nel valore della procedura, da inserire nel quadro A del quadro economico, pur non necessitando da subito di copertura economica. Ove di converso la lex spacialis di gara preveda l'applicazione dell'art. 120, c. 9 del Codice solo come vincolo per l'appaltatre in caso di modifiche contrattuali e/o variante in corso d'opera non previste al momento di gara (non già comprese in clausole opzionali), detto importo non è da conteggiare nell'importo della procedura e non trova corrispondenza esplicita nel quadro economico (rientrando di fatto nella voce imprevisti).

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