Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3146 |
Data emissione: | 06/12/2024 |
Argomenti: | Requisiti speciali |
Oggetto: | Requisito di capacità economica e finanziaria - pareggio di bilancio nell'ultimo triennio |
Quesito: |
Con riferimento al DLgs 36/2023, per appalto di servizi di durata triennale di valore superiore a € 3.500.000,00, con l'incidenza della manodopera pari a quasi il 100% del valore dell'appalto, è possibile richiedere come requisito speciale di partecipazione il pareggio di bilancio nell'ultimo triennio? In caso affermativo, è applicabile anche per ognuno degli operatori economici costituenti un raggruppamento? |
Risposta aggiornata |
La risposta è negativa. Si consiglia di dare applicazione all'art. 100, c. 11 del Codice dei contratti pubblici che recita: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati". Si segnala inoltre che il c. 12 della stessa norma prevede: "Salvo quanto previsto dall’articolo 102 o da leggi speciali, le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti dai commi precedenti dal presente articolo". |