Dettaglio quesito
Quesito del Servizio Supporto Giuridico | |
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Codice identificativo: | 3151 |
Data emissione: | 30/01/2025 |
Argomenti: | Centrali di committenza e soggetti aggregatori,RUP,Affidamenti in house |
Oggetto: | Art. 62 Dlgs 36/23 |
Quesito: |
Nomine RUP e responsabile procedimento in caso di appalti delegati a società in house. Siamo una Società in house che eroga servizi di committenza, anche ausiliare. Si chiede di chiarire: a) se il RUP (Responsabile Unico Progetto) deve essere unico e individuato esclusivamente da questa società in quanto stazione appaltante qualificata? In caso affermativo se il RUP possa essere individuato nel personale del Comune socio richiedente, avente i requisiti di legge (coadiuvato dalla struttura di supporto messa a disposizione da questa Società) ed incardinato nel procedimento gestito interamente da questa società in house (ovvero profilato come Rup della Centrale)? Tale soluzione consentirebbe di attribuire correttamente il CIG e l'iter di monitoraggio e rendicontazione della spesa in capo al Comune beneficiario dell'intervento (in termini economico, finanziari e gestionali); b) in caso di risposta negativa al precedente quesito si chiede se sia possibile che questa Società in qualità di stazione appaltante qualificata delegata, possa individuare un RUP al proprio interno avente le funzioni di raccordo con la stazione appaltante beneficiaria dell'intervento per la fase di affidamento, fermo restando il RUP dell'intervento individuato all'interno della stazione appaltante beneficiaria dell'intervento, al quale questa Società fornirebbe il necessario supporto da parte della struttura tecnica appositamente individuata, per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione. |
Risposta aggiornata |
Secondo l'art. 62, co. 2 del Codice, il RUP deve essere individuato dalla stazione appaltante qualificata, che in questo caso è la società in house. Ciò implica che la società in house, essendo delegata, è responsabile della nomina del RUP per tutte le attività svolte nel suo ruolo di stazione appaltante, salvo diversamente specificato da accordi con il socio richiedente. La normativa non vieta la possibilità di individuare un RUP proveniente da un ente diverso, purché il soggetto nominato soddisfi i requisiti professionali previsti dall’art. 62, co. 6, e operi sotto il controllo della stazione appaltante qualificata (società in house). In questo caso, il RUP del Comune potrebbe agire come RUP della Centrale, coadiuvato dalla struttura della società in house. Questa soluzione risulta coerente con il rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione legati al CIG, che ricadrebbero correttamente sul Comune beneficiario. La società in house, in qualità di stazione appaltante qualificata, può nominare un proprio RUP interno per la fase di affidamento. Questo RUP svolgerebbe una funzione di coordinamento e interfaccia con il RUP del Comune beneficiario. In questa configurazione, il RUP della società in house sarebbe il riferimento principale per la gestione dell’affidamento, mentre il RUP del Comune (beneficiario dell’intervento) gestirebbe le attività di programmazione, progettazione ed esecuzione con il supporto tecnico fornito dalla società. L'art. 62,invero, non esclude la possibilità di una doppia figura di RUP purché siano chiaramente delineati ruoli e responsabilità. Inoltre, è coerente con il principio di sussidiarietà e con l’obiettivo di supportare i Comuni, specialmente quelli con carenze organizzative o tecniche, garantendo il monitoraggio e la rendicontazione a favore del beneficiario finale. In sintesi si prospettano due soluzioni praticabili alternativamente: A) Nominare un RUP del Comune socio richiedente, incardinato formalmente nella procedura gestita dalla società in house (soluzione funzionale e compatibile con il dettato normativo); B) Qualora l'opzione A non fosse praticabile, la società in house può nominare un RUP interno con funzioni di raccordo, mantenendo chiari i confini operativi tra le responsabilità della società e quelle del Comune beneficiario. Si raccomanda di esplicitare i dettagli di questa collaborazione in un'apposita convenzione o accordo, per come previsto dal Dlgs 36/23 tra il Comune e la società in house, così da evitare conflitti di competenza o difficoltà di monitoraggio. |